Ecco le indicazioni dell’Inps
L’Inps, con la circolare n. 124/2020, fornisce le indicazioni per applicare l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) previsto dal Decreto n. 52/2020 dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) in caso di:
- assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
- trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine;
- assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 di:
- disoccupati di età compresa tra i 16 anni e 24 anni (24 anni e 364 giorni);
- persone con 25 anni di età che, oltre ad essere disoccupate, risultano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero che nei 6 mesi precedenti non abbiano avuto rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi.
Requisiti
Il datore di lavoro deve rispettare i requisiti di carattere generale previsti per la fruizione degli incentivi all’occupazione dalla L. 296/2006 e dal D. Lgs. 150/2015, pertanto l’assunzione non può dar luogo all’incentivo se effettuata:
- in un periodo di ricorso ad un ammortizzatore sociale che prevede la riduzione o la sospensione dell’orario di lavoro di altri dipendenti inquadrati allo stesso livello;
- in virtù di un obbligo all’assunzione o in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione da parte di altri lavoratori stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
E’ inoltre previsto un requisito specifico: il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro, ad eccezione del caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
Misura dell’incentivo
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di rapporto a tempo parziale la misura massima dell’incentivo è ridotta proporzionalmente al minore orario di lavoro.
L’utilizzo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio 2022.
L’incentivo è soggetto al rispetto del regolamento comunitario degli aiuti “de minimis”, pertanto non può essere riconosciuto se si è superato il tetto dei 200.000 euro di finanziamenti ed incentivi ricevuti nell’arco di tre esercizi finanziari (a meno che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato non sia in incremento rispetto alla media degli occupati dei 12 mesi precedenti) ed è, inoltre, cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza;
- l’esonero contributivo triennale per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 effettuate nel 2020;
- altri incentivi di natura economica previsti dalle Regioni del mezzogiorno.
INPS, Circolare 26/10/2020 n. 124