Riguardo ai veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 ed assegnati ad uso promiscuo ai lavoratori mediante contratto sottoscritto dal 1° luglio 2020, l’Agenzia Entrate, con Risoluzione n. 46/E del 14/8/2020 ha disposto che vadano applicati i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente ed in particolare si debba fare riferimento alla Risoluzione n. 74/E del 20/6/2017 che ha disciplinato il fringe benefit relativo al cellulare aziendale.
L’Agenzia Entrate ha previsto che “il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro”.
In assenza di ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia Entrate e tenuto conto dei commenti della stampa specializzata, la nostra interpretazione è che il valore normale venga individuato nel costo di noleggio o leasing dei veicoli e che la quota da scorporare riferita all’utilizzo aziendale venga individuata nell’indennità chilometrica – conteggiata sulla base delle tabelle ACI in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune della sede di lavoro – relativa ai chilometri percorsi nell’esclusivo interesse aziendale.