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Il Dl Rilancio introduce la sorveglianza sanitaria eccezionale

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 83, ha previsto una sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori più a rischio, fino alla cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale.

Si tratta dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per età o per immunodepressione, per gli esiti di patologie oncologiche o a causa dello svolgimento di terapie salvavita o, comunque, perché affetti da altre patologie che costituiscono un maggior rischio.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale.

La sorveglianza sanitaria deve quindi proseguire, osservando il “decalogo” del Ministero della salute. Il medico competente, che collabora con il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo importante, non solo per l’informazione e la formazione ai lavoratori, ma anche perché può intercettare possibili casi e sintomi di contagio.

Alla ripresa delle attività, è opportuno coinvolgerlo per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di quelli con pregressa infezione da COVID-19.

In particolare, nei confronti dei soggetti con pregressa infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

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