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Capienze e coefficienti di “affollamento”: fase di emergenza. La posizione del Silb

Accade in questi giorni a molti nostri colleghi di avere controversie con vigili del fuoco e autorità preposte ai controlli di pubblica sicurezza, soprattutto riguardo a capienze e “affollamento”.

Abbiamo chiarito ieri la posizione da tenere in circostanze come queste. L’agibilità viene rilasciata ad ogni locale sulle base delle sue caratteristiche, in quella sede tu determini le capienze e puoi mettere prescrizioni per eventuali emergenze. Ma le capienze sono un parametro fisso determinato da una commissione di vigilanza e non possono essere rimesse in discussione ogni 15 giorni. Il DPCM dell’11 giugno ha fornito indicazioni in merito alla gestione delle capienze in seguito all’emergenza Covid. Ovvero, ogni imprenditore è tenuto a munirsi di un conta persone attenendosi alle indicazioni che fra l’altro variano da regione a regione seguendo l’andamento epidemiologico. Ma come gestisce le modalità di “affollamento” all’interno del suo locale, rispettando le norme straordinarie di distanziamento, è compito suo.

In Sicilia e Calabria si balla al chiuso e all’aperto, in Lombardia si porta ancora la mascherina per strada e le attività di ballo sono chiuse fino al 14 luglio. Un chiarimento giova: i vigili del fuoco, che spesso pongono obiezioni ai gestori, sono tenuti a controllare le capienze ma non possono intervenire sul merito, ovvero sulle modalità con cui il gestore le definisce all’interno del proprio locale (uso o meno della pista da ballo ecce cc).

Al fine di evitare questioni che difficilmente possono essere risolte in tempi brevi, invieremo una lettera al Comando dei Vigili del Fuoco in modo da chiarire con modalità ufficiale ambiti e competenze di intervento. Il coefficiente di affollamento non è stato variato (i nostri locali hanno sempre osservato indicazioni di capienza precise e conformi al distanziamento), il meccanismo rimane uguale: le commissioni di vigilanza non possono essere riconvocate a ogni alterazione dello status quo.

Il problema è se sia giusto applicare le norme Covid al rilascio, ovvero al momento di applicare i requisiti relativi all’agibilità temporanea.

Riteniamo altresì che sia il caso di fare aggiornamenti, ad opera degli ingegneri deputati a seguire i documenti di valutazione rischi dei singoli locali, poiché non è istituzionalmente prevista una procedura transitoria di natura emergenziale per problemi di carattere sanitario.

Comunicazione SILB

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