Per le imprese ed i professionisti con un volume di ricavi/compensi realizzati nel 2019 non superiore a 250 milioni di Euro non è dovuto il saldo Irap relativo all’anno d’imposta 2019 e non è dovuta la prima rata di acconto per il 2020. La norma non si applica a banche, altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici.
E’ previsto un contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi in possesso di partita iva che nel 2019 hanno realizzato un volume di ricavi e/o compensi non superiore a 5 milioni di Euro. Il contributo spetta anche ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR.
Non spetta alcun contributo a:
- Soggetti che hanno cessato l’attività entro il 31 marzo 2020
- Enti Pubblici o Statali (art.74 DPR 917/86
- Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162 bis DPR 917/86)
- Soggetti aventi diritto al contributo previsto dagli artt. 27 (professionisti titolari di partita iva iscritti alla gestione separata); 38 (lavoratori dello spettacolo) del Decreto Legge 18/2020 convertito nella Legge 27/2020.
- Liberi professionisti ordinistici iscritti alle casse di previdenza private
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato/corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 (66,66%) a quello realizzato nel mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato al loro attività dal 1° gennaio 2019 Il contributo spetta senza condizioni di decremento di fatturato/corrispettivi.
Il calcolo del contributo spettante, una volta verificate le condizioni di accesso, avviene sottraendo al fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 quello conseguito nel mese di aprile 2019; il principio per la quantificazione del fatturato/corrispettivi è quello dell’effettuazione dell’operazione; sulla differenza tra i due valori si applicano le seguenti percentuali:
- 20 % se il fatturato/corrispettivi relativo al periodo d’imposta 2019 non è superiore a 400 mila euro
- 15 % se il fatturato/corrispettivi relativo al periodo d’imposta 2019 è superiore a 400 mila euro ma non a 1 milione di euro
- 10 % se il fatturato/corrispettivi relativo al periodo d’imposta 2019 è superiore a 1 milione di euro ma non a 5 milioni di euro.
Il contributo è comunque riconosciuto con un minimo di 1000 euro per i soggetti persona fisica ed un minimo di 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società)
Esempio di calcolo:
- Impresa che nel 2019 ha realizzato un ammontare di fatturato/corrispettivi di 520 mila euro
- Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020: 9.000,00 euro
- Fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019: 41.000,00 euro
- 2/3 del fatturato aprile 2019: 27.300 euro (fatturato aprile 2020 inferiore ai 2/3 fatturato aprile 2019)
- Differenza tra fatturato/corrispettivi aprile 2020 su aprile 2019 (41 mila – 9 mila) = 32.000,00
- Percentuale applicabile per classe di fatturato 2019: 15 %
- Contributo spettante: 32.000,00 per 15 % = 4.800 Euro
Il contributo in questione potrà essere richiesto All’Agenzia delle Entrate che metterà a disposizione un canale telematico ove effettuare l’istanza. Vi saranno 60 giorni di tempo per la richiesta che decorreranno dall’apertura del canale telematico. L’istanza può essere direttamente inoltrata dall’interessato, se in possesso delle credenziali “Fisconline” o attraverso un intermediario delegato al “cassetto fiscale” o ai “servizi per la fatturazione elettronica”. E’ atteso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la disciplina della procedura.
Sono state previste alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Credito imposta 20%
Viene introdotto un credito di imposta pari al 20 % calcolato sui conferimenti in denaro effettuati per aumenti di capitale a pagamento ed integralmente versati, deliberati ed eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro il 31/12/2020. L’importo massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito di imposta non può eccedere i 2 milioni di euro.
Beneficiari
Le società di capitali aventi sede legale ed amministrativa in Italia con ricavi relativi al periodo di imposta 2019 compresi tra i 5 ed i 50 milioni, che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito un calo dell’ammontare dei ricavi non inferiori al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, oppure in compensazione. La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima di tale data, comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituzione dell’ammontare detratto.
Le società beneficiarie dovranno rispettare una serie di altri requisiti
Credito imposta 50%
E’ inoltre riconosciuto (a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020) un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale in denaro effettuato. Anche in questo caso, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo.
Fondo Patrimonio PMI
Per le imprese con ricavi superiori ai 10 milioni di euro e non superiori ai 50 milioni di euro che effettuano aumenti di capitale superiori ai 250 mila euro, è prevista la possibilità di emettere strumenti finanziari (obbligazioni o titoli di debito) che potranno essere acquistati da un apposito Fondo che è stato costituito e denominato “Fondo Patrimonio PMI”. Anche in questo caso, l’impresa deve aver subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) in misura non inferiore al 33%. Deve avere un numero di occupati non inferiore a 250 persone. L’ammontare massimo degli strumenti finanziari che sarà possibile emettere è pari al minore importo tra tre volte l’aumentare dell’aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi. I titoli potranno essere rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente (fino al momento dell’integrale rimborso degli strumenti finanziari) non può deliberare distribuzione di riserve, acquisizione di azioni proprie e non può procedere a rimborsi di finanziamenti soci. Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
L’efficacia delle misure del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea
Per i soggetti in attività d’impresa o esercizio di arte o professione che nel 2019 hanno realizzato un volume di ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di Euro, è concesso un credito d’imposta pari al 60 % dei canoni di locazione, leasing o concessione pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per l’utilizzo di immobili, diversi da quelli abitativi, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In caso di contratti di affitto azienda in cui sia compreso anche un immobile avente le caratteristiche di cui sopra, il credito d’imposta è concesso nella misura del 30 % dei canoni pagati.
Per le strutture turistico ricettive “stagionali” i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno
Il credito d’imposta compete, per ogni mensilità, se il fatturato/corrispettivi conseguiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (oppure aprile maggio e giugno per le strutture ricettive stagionali) è stato inferiore di almeno il 50 % di quello realizzato nei corrispondenti mesi del 2019.
Per i soggetti esercenti attività alberghiera il credito d’imposta spetta senza aver riguardo al limite de 5 milioni di ricavi conseguiti nel 2019 ma solo alla riduzione del fatturato.
Il credito d’imposta compete anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta in rassegna non è cumulabile con quello relativo ai canoni di “botteghe e negozi” previsto dal DL “Cura Italia”.
Le disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 si azzerano le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione. Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:
- per il mese di aprile 2020 è confermata l’erogazione di un contributo a fondo perduto di € 600 che avverrà in modo automatico sulla scorta della domanda precedentemente inoltrata per il mese di marzo
- per il mese di maggio è prevista l’erogazione di un contributo a fondo perduto di € 1.000 se il “reddito” conseguito nel bimestre marzo/aprile 2020 ha subito una comprovata riduzione rispetto quello conseguito nel bimestre marzo aprile del 2019. Il “reddito” è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- per il mese di aprile 2020 è confermata l’erogazione di un contributo a fondo perduto di € 600 che avverrà in modo automatico sulla scorta della domanda precedentemente inoltrata per il mese di marzo
- per il mese di maggio è prevista l’erogazione di un contributo pari a €1.000 se hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” 19/05/2020
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
- per il mese di aprile 2020 è confermata l’erogazione di un contributo a fondo perduto di € 600 che avverrà in modo automatico sulla scorta della domanda precedentemente inoltrata per il mese di marzo
Vengono poi previste ulteriori indennità a fondo perduto per:
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori del settore agricolo
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali.
Si pone l’attenzione sull’ultimo periodo dell’articolo in rassegna in quanto stabilisce un termine di decadenza per la presentazione delle domande di contributo di cui agli art 27-28-29-30 e 38 del Dl “Cura Italia”: quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge: 3 giugno 2020.
L’articolo stabilisce che la detrazione per le spese di efficientamento energetico e quelle relative al miglioramento della classe sismica degli edifici si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Le spese ammissibili all’agevolazione sono le seguenti:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b)interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici , relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impiai1ti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
L’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra indicati.
Gli interventi sopra citati devono rispettare determinati requisiti atti a migliorare le classi energetiche dell’edificio (almeno 2) e altre specifiche
Viene altresì previsto, in deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1 ° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri assicurativi sostenuti, spettante ai sensi dell’art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.
Viene estesa la spettanza della detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nei commi 1 o 4.
Con il successivo comma 7 è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto consumata in sito.
Viene riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse prevede la fruibilità, per le disposizioni dei commi da 1 a 8 da parte delle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, salvo quanto disposto nel comma 10, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
I commi da 11 a 13, con riferimento all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, dettano la disciplina relativa al visto di conformità dei dati che attestano la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; alla trasmissione di tali dati, esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito con provvedimento stabilito dal direttore dell’Agenzia delle entrate; nonché ai soggetti abilitati ad asseverare il possesso dei requisiti previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
E’ prevista l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Viene precisato che rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle predette attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità.
La disposizione, al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, introduce in via sperimentale, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche dì successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Le detrazioni d’imposta su cui sarà possibile applicare la cessione della detrazione sono:
- spese recupero patrimonio edilizio
- Efficienza energetica
- Adozione misure antisismiche
- Recupero o restauro facciate edifici
- Installazione impianti fotovoltaici
- Installazione colonnine ricarica veicoli elettrici
- Tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
E’ previsto provvedimento del Direttore Agenzia Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto in cui saranno definite le modalità di fruizione.
La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta cedibili sono:
- Credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65) DL Cura Italia
- Credito imposta canoni locazione edifici ad uso non abitativo e affitto azienda (art.28 Dl Rilancio)
- Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro (art. 120 Dl Rilancio)
- Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro e acquisto dispositivi protezione (art. 125 D.L. Rilancio)
Si rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, le cessioni di beni quali:
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e semintensiva; monitor multi parametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
effettuate sino al 31/12/2020 saranno considerate esenti dall’iva. La cessione esente non farà venire meno agli operatori del settore il diritto alla detrazione dell’iva assolta sugli acquisti e sulle impostazioni.
A partire dal 1° gennaio 2021 le cessioni dei sopracitati beni saranno assoggettate all’aliquota del 5 %.
Viene riscritta la norma relativa alla fruizione da parte di imprese, professionisti ed enti del terzo settore del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro già introdotto dal DL Cura Italia (viene abrogato contestualmente l’articolo 64 del DL convertito nella legge 18/2020). Viene confermata la percentuale del 60 % delle spese sostenute con il limite di 60 mila euro sino al 31/12/2020. Saranno oggetto di credito d’imposta le seguenti spese:
- Sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- Acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, Termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine del rispetto del limite di spesa pari a 200 milioni di euro.
I versamenti sospesi a seguito del Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” scadenti in marzo, aprile e maggio 2020 (iva, contributi previdenziali e assistenziali, ritenute acconto su redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali) e quelli delle ritenute relative ai ricavi dei soggetti sotto i 400 mila euro che han richiesto al committente di non operare la ritenuta d’acconto, riprenderanno il prossimo 16 settembre in una unica soluzione o con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data.
La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1 ° luglio 2020. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 ° luglio 2020. Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’ 11 per cento sia per partecipazioni che per terreni.
La disposizione prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1 ° luglio 2020. Le disposizioni, prorogate, da ultimo, per effetto della legge di bilancio per il 2020, sono affiancate dalla possibilità di una ulteriore rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 ° luglio 2020. Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’ 11 per cento sia per partecipazioni che per terreni.
A decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione con modello F24, ovvero rimborsabili in conto fiscale.
La lotteria degli scontrini debutterà il 1° gennaio 2021
Agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, viene riconosciuto un sostegno economico “una tantum” per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria. A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.