Circolare INL n. 1/2026, avente ad oggetto il D.L. n. 159/2025
È stata pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1/2026, avente ad oggetto il D.L. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
La circolare riepiloga le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza dell’INL e sugli adempimenti a carico dei datori di lavoro, distinguendo tra misure immediatamente operative e misure subordinate a decreti ministeriali attuativi.
Vigilanza su appalti e subappalti: priorità ispettiva e programmazione mirata (art. 3 comma1)
La circolare chiarisce che, nell’ambito della “Lista di conformità INL” (art. 29, comma 7, D.L. 19/2024, come modificato), l’INL orienterà in via prioritaria i controlli verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato.
Per rendere più efficace la programmazione, gli Ispettorati dovranno utilizzare tutte le informazioni disponibili, incluse:
- le notifiche preliminari (ora “integrate”);
- la banca dati appalti in agricoltura;
- la banca dati appalti della logistica.
Come segnala l’INL, per effetto della modifica all’Allegato XII del D.Lgs. 81/2008, la notifica preliminare deve ora indicare il codice fiscale o partita IVA e le imprese che operano in subappalto. La circolare precisa, inoltre, che la modifica è immediatamente operativa e applicabile alle notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025.
Badge di cantiere con codice univoco: tracciabilità rafforzata
Il Decreto Sicurezza introduce un badge di cantiere: la tessera di riconoscimento già prevista (D.Lgs. 81/2008 e L. 136/2010) dovrà essere dotata di un codice univoco anticontraffazione e resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL.
Viene chiarito che:
- il badge non sostituisce la tessera: ne rafforza le caratteristiche con il codice univoco;
- l’obbligo riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto/subappalto;
- l’estensione ad altri ambiti ad alto rischio è rimessa a un decreto ministeriale.
Si evidenzia che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è subordinata al decreto attuativo che definirà modalità, controlli, sicurezza e tipologia di dati trattati.
È ribadito che la sanzione prevista dall’art. 55, comma 5, lett. i), D. Lgs. 81/2008 (da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore) si applicherà anche negli ulteriori ambiti “ad alto rischio” che saranno individuati dal decreto ministeriale.
Patente a crediti: nuove decurtazioni e sanzioni
La circolare dettaglia le modifiche all’art. 27 del D.Lgs. 81/2008:
a) Decurtazioni per lavoro “nero”
È prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, a prescindere dalle giornate di impiego irregolare. La circolare precisa che queste nuove regole sono applicabili solo agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per il periodo precedente valgono le decurtazioni secondo la disciplina previgente.
b) Sanzione minima elevata a 12.000 euro (già operativa per violazioni dal 31 ottobre 2025.
Per chi è privo di patente (o documento equivalente) e chi opera con un punteggio inferiore a 15 crediti la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro, con esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi. La circolare chiarisce che questa modifica è operativa dall’entrata in vigore del decreto, quindi per violazioni successive al 31 ottobre 2025.
c) Sospensione cautelare della patente in caso di infortunio grave o mortale
In caso di infortunio con esito mortale o con inabilità permanente, l’INL può disporre la sospensione cautelare fino a 12 mesi.
Semplificazioni e digitalizzazione: domicilio digitale e comunicazioni via SIISL
Due i punti rilevanti in materia di adempimenti telematici. Da un lato, a decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie relative al D.L. 510/1996 potranno essere effettuate anche tramite il SIISL, secondo modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale.
Dall’altro, viene rafforzato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria che devono comunicare un proprio domicilio digitale distinto da quello dell’impresa, con obbligo di adeguamento entro il 31 dicembre 2025 per le società già iscritte nel registro delle imprese.
Modifiche al D.Lgs. 81/2008: prevenzione, DPI, lavori in quota, formazione, MOG, sorveglianza sanitari
Tra le principali novità operative la Circolare evidenzia i seguenti aspetti.
Sorveglianza sanitaria (art.17): controlli sanitari devono essere computati in orario di lavoro (escluse le visite pre assuntive); ruolo del medico competente anche nella prevenzione oncologica; Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La circolare segnala però che, per la corretta applicazione, occorrerà attendere il nuovo Accordo Stato Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.
Misure contro condotte violente o moleste (art. 5 comma 1 lett. c): sonoinserite tra le misure generali di tutela (ambito Titolo II), con impatti sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione aziendale.
DPI e indumenti (art. 5 comma 1 lett. g): l’obbligo di manutenzione/controllo si estende agli indumenti di lavoro che assumono caratteristiche di DPI, previa individuazione nel DVR.
Scale verticali permanenti (art. 5 comma 1 lett. h): obbligo di gabbia o sistema anticaduta; per quelle installate entro il 31 ottobre 2025 l’efficacia decorre dal 1° febbraio 2026.
Cadute dall’alto (art. 5 comma 1 lett. i): priorità a protezioni collettive (parapetti e reti); nuova classificazione dei sistemi individuali e gerarchia di utilizzo.
Formazione SSL:
- il legislatore, all’art. 6 del D.L. n. 159/2025, rinvia ad un Accordo Stato-Regioni per l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’accreditamento “dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 6);
- viene esteso l’aggiornamento periodico RLS anche sotto i 15 dipendenti (le modalità sono demandate alla contrattazione collettiva) (art. 5 comma1 lett.d);
- registrazione delle competenze su fascicoli elettronici integrati in SIISL (art. 5, comma 1, lett. d) n. 2);
in deroga a quanto previsto dall’art. 37, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, per turismo/ristorazione la formazione può essere erogata entro 30 giorni dall’assunzione (art. 1 bis aggiunto in sede di conversione).
Modelli di organizzazione e gestione (art. 10): Il D.L. 159/2025 aggiorna l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 eliminando il riferimento alla OHSAS 18001 e sostituendolo con la UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. I modelli organizzativi conformi alle Linee guida UNI-INAIL o alla ISO 45001 si presumono quindi idonei ai fini dell’efficacia esimente della responsabilità amministrativa, per le parti corrispondenti.
Per informazioni o chiarimenti puoi contattare l’Ufficio Ambiente di Confcommercio Ascom Bologna alla
mail: ambiente@ascom.bo.it