Con la Circolare n. 2 del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi e operativi in merito al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) per gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi stipulati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5% ed è riservata ai lavoratori che, nell’anno d’imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 Euro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- l’ambito di applicazione è limitato al settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- ai fini della valutazione del limite di reddito devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
- al fine di consentire al sostituto d’imposta di verificare il rispetto del limite di reddito per la spettanza dell’agevolazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto nel 2025 una o più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, il lavoratore è tenuto a consegnare le certificazioni uniche (CU) o, in mancanza, a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli aumenti retributivi oggetto della detassazione sono quelli erogati nel periodo d’imposta 2026 (1° gennaio – 31 dicembre, con principio di cassa allargato, per cui si considerano nel periodo d’imposta 2026 le somme erogate entro il 12 gennaio 2027), in virtù di accordi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro e non dalla contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale o aziendale;
- sono detassate anche le tranche di aumenti corrisposti nel 2026, anche se con decorrenza antecedente. Con riferimento specifico al CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltucs, che è stato rinnovato con l’Accordo del 22 marzo 2024, si precisa che la somma di 30,00 Euro lordi per i dipendenti inquadrati al IV° livello con decorrenza 1° aprile 2023 non può essere detassata, in quanto inizialmente stabilita a titolo di Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali (A.F.A.C.) dal Protocollo Straordinario di Settore sottoscritto il 12 dicembre 2022 (quindi prima del 1° gennaio 2024). Ad esempio, sono invece detassabili le seguenti tranche di aumenti retributivi previste dall’Accordo di Rinnovo del C.C.N.L. del Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024 (valori riferiti al IV° livello di inquadramento):
- 70,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 30,00 euro dal 1° marzo 2025;
- 35,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 35,00 euro dal 1° novembre 2026;
erogate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (70 + 30 + 35 = 135 Euro per le mensilità da gennaio a ottobre 2026 e 135 + 35 = 170 Euro per le mensilità da novembre a dicembre 2026);
- sono detassati gli aumenti che incidono su tutte le mensilità previste dalla contrattazione collettiva, quindi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità erogate nel 2026;
- sono detassati anche gli aumenti per la quota di incidenza delle integrazioni a carico del datore di lavoro delle indennità (malattia, maternità/paternità, infortunio);
- se gli aumenti contrattuali sono assorbiti da riduzioni del superminimo, anche la parte assorbita può beneficiare della tassazione sostitutiva;
- l’applicazione del 5% avviene automaticamente da parte del sostituto d’imposta; il lavoratore può rinunciare con espressa comunicazione scritta, optando per la tassazione ordinaria.
Sono invece escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5%:
- gli scatti di anzianità;
- i compensi per prestazioni aggiuntive all’ordinario (straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, indennità di turno);
- le somme a titolo di “una tantum” volte a coprire la “vacanza contrattuale”;
- il trattamento di fine rapporto (TFR).
L’Agenzia delle Entrate precisa che i redditi tassati con imposta sostitutiva non concorrono al reddito complessivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), TUIR, ma, ai fini del trattamento integrativo, devono essere comunque considerati per verificare la capienza dell’imposta lorda, così da evitare effetti penalizzanti.
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (Tel. 051.6487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it)