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Idoneità finanziaria per autotrasportatori: chiarimenti del MIT su modalità e presentazione della documentazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla dimostrazione annuale del requisito di idoneità finanziaria necessario per l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada. A seguito di quesiti presentati dalle associazioni di categoria, con circolare del 17 febbraio (Allegato 0) il MIT ha inteso offrire indicazioni operative uniformi e un’interpretazione univoca delle disposizioni vigenti, anche con riferimento ai soggetti legittimati alla trasmissione della documentazione.

La circolare si inserisce nel quadro normativo delineato dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dai successivi provvedimenti ministeriali, con l’obiettivo di assicurare un’applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio nazionale. Resta fermo che le imprese devono dimostrare ogni anno il possesso dell’idoneità finanziaria. Tale requisito può essere comprovato con due modalità alternative:

  • modalità ordinaria, mediante certificazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali;
  • modalità alternativa, tramite attestazione rilasciata da un istituto bancario oppure da un’impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda la presentazione della documentazione (modello IDOFIN e relative certificazioni o attestazioni), la circolare precisa che essa deve essere trasmessa agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) esclusivamente dai soggetti legittimati, e non direttamente dai certificatori.

In particolare:
a) dalle imprese di autotrasporto interessate;
b) dagli studi di consulenza automobilistica di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264;
c) da soggetti delegati occasionalmente dall’impresa, a titolo gratuito e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, garantendo tracciabilità e responsabilità della delega.

Con riferimento alla modalità ordinaria per il rinnovo annuale, le imprese devono presentare all’UMC territorialmente competente esclusivamente:
– l’Allegato 1 (modello IDOFIN);
– l’Allegato 2 (certificazione attestante l’idoneità finanziaria),senza ulteriori documenti.

Gli UMC sono tenuti a verificare soltanto la completezza e la regolarità formale degli atti, senza entrare nel merito dei dati economico-finanziari certificati, che restano sotto la responsabilità del soggetto che ha rilasciato la certificazione.

Qualora l’impresa scelga la modalità alternativa, si applicano le disposizioni già previste dalla normativa e dalle precedenti circolari ministeriali; tale modalità, inoltre, non può essere utilizzata congiuntamente a quella ordinaria.

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