Con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina delle spese di trasferta a seguito delle recenti modifiche normative.
Come si ricorderà, la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva infatti previsto che dal 1° gennaio 2025 i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) sostenute da dipendenti e assimilati (ad esempio, dai co.co.co.) sono esenti da contributi Inps e tassazione solo se il pagamento da parte dei lavoratori avviene con metodi tracciabili.
Il D.L. 84/2025, convertito nella L. 108/2025, ha circoscritto gli obblighi di tracciabilità sopra descritti alle sole spese sostenute in occasione di trasferte in Italia e il Decreto Irpef-Ires (D. Lgs 192/2024) ha previsto che dal 1° gennaio 2025 il rimborso di spese di viaggio e trasporto, ai fini dell’esclusione dall’imponibile previdenziale e fiscale dei dipendenti e assimilati (ad esempio co.co.co.), debba soddisfare il solo requisito che le spese siano comprovate e documentate, senza più alcuna distinzione di trattamento tra le spese sostenute fuori e dentro il comune.
L’Agenzia delle Entrate precisa che anche in caso di trasferte svolte nell’ambito comunale non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai lavoratori a titolo di indennità chilometrica per l’utilizzo del mezzo privato, a condizione che siano calcolate secondo i parametri delle tabelle ACI e la trasferta sia opportunamente comprovata e documentata.
In merito alle spese di viaggio è stato, inoltre, chiarito che sono esenti da contribuzione e tassazione i rimborsi delle spese di pedaggio debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all’interno sia al di fuori del territorio comunale e i rimborsi delle spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.
Infine, l’Agenzia Entrate precisa che, nel caso di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, la previsione che subordina la non concorrenza al reddito, relativamente alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, alla condizione che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili prescinde dal sistema (forfetario, misto o analitico) adottato per la determinazione del trattamento economico riconosciuto in favore del lavoratore.
L’Agenzia precisa, infine, che in merito all’obbligo di tracciabilità devono considerarsi legittimi tutti gli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento, compresi MAV, PagoPA e applicazioni su smartphone.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).