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I chiarimenti dell’Inps sul versamento al Fondo di Tesoreria del TFR alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2026

Con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’obbligo di versamento delle quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), che ha modificato i riferimenti  dimensionali oltre i quali scatta l’obbligo.

Come si ricorderà finora l’obbligo di versamento ha riguardato i datori di lavoro con un numero di dipendenti al 31 dicembre 2006 di almeno 50 dipendenti, a nulla rilevando il successivo superamento di tale soglia. La Legge di bilancio ha stabilito che la sussistenza o meno dell’obbligo debba essere verificata ogni anno in base alla media degli occupati dell’anno precedente. In particolare, per gli anni 2026 e 2027 rientrano nell’obbligo i datori di lavoro che nell’anno precedente (inteso come periodo dall’1/1 al 31/12) hanno avuto una media di dipendenti di almeno 60 dipendenti. Dal 2028 la soglia dimensionale tornerà a 50 occupati e a regime, dal 1° gennaio 2032, scenderà a 40 (i criteri di calcolo della media dei dipendenti sono indicati nella Circolare Inps n. 70/2007).

I chiarimenti per le imprese di nuova costituzione

Un passaggio particolarmente rilevante della Circolare riguarda le aziende di recente avvio.

Per il 2026, l’obbligo riguarda solo le aziende che risultavano operative già nel 2024, poiché il calcolo si basa sull’anno 2025.

Le imprese costituite nel 2025 continuano a essere soggette alla disciplina previgente: se nel primo anno di attività raggiungono una media di almeno 50 dipendenti, scatta immediatamente l’obbligo di versamento al Fondo.

Anche per le aziende avviate dal 2026 in poi resta valido il criterio tradizionale: il superamento della soglia dei 50 dipendenti nel primo anno di attività comporta l’obbligo di conferimento del TFR.

In sostanza, per le imprese di nuova costituzione non si applicano le soglie transitorie più elevate, ma resta rilevante il primo anno di attività.

Operazioni societarie e trasferimento dei dipendenti

La Circolare n. 12/2026 conferma le indicazioni fornite con la Circolare n. 70/2007 in merito agli obblighi contributivi per i rapporti di lavoro derivanti da operazioni societarie, quali, ad esempio, fusioni, incorporazioni, acquisizioni d’azienda (o di ramo d’azienda o cessioni di contratto individuali.

In tali ipotesi:

  • se i lavoratori passano da un datore di lavoro non soggetto all’obbligo di versamento ad un datore soggetto all’obbligo, quest’ultimo sarà tenuto ad effettuare il versamento delle quote di TFR maturando anche per il personale trasferito;
  • se i lavoratori provengono da un’azienda obbligata e transitano verso un datore di lavoro non soggetto all’obbligo, quest’ultimo sarà tenuto al versamento delle quote di TFR maturando al Fondo esclusivamente per i lavoratori acquisiti.

Importo da versare

La quota mensile di TFR da versare al Fondo Tesoreria è calcolata applicando:

  • l’aliquota del 7,41% (1/13,5) sulla retribuzione utile;
  • al netto del contributo dello 0,50% previsto dalla legge n. 297/1982.

Il versamento avviene con le stesse modalità e scadenze dei contributi previdenziali ordinari, entro il giorno 16 del mese successivo.

Sulle quote di TFR da versare al Fondo Tesoreria non si possono applicare agevolazioni o riduzioni contributive.

Istruzioni operative e termini di versamento in caso di insorgenza dell’obbligo

I datori di lavoro che nel 2025 hanno avuto una media di almeno 60 dipendenti sono tenuti a richiedere all’Inps il codice di autorizzazione “1R”, avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.

La Circolare n. 12/2026 specifica che per i datori di lavoro che da gennaio  2026 entrano per la prima volta nell’obbligo di versamento il  primo versamento potrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della Circolare, ovvero entro il 16 maggio 2026, esponendo nel flusso Uniemens gli importi relativi al mesi pregressi (gennaio, febbraio e marzo 2026) col codice CF05 “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199” separatamente dagli importi relativi al mese corrente.

In via ordinaria, il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione, con le stesse modalità previste per la contribuzione previdenziale.

Le misure compensative

Restano confermate le misure di compensazione previste dalla normativa vigente:

  • l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR;
  • la riduzione contributiva dello 0,28% proporzionata al TFR conferito.

che attenuano, almeno in parte, l’impatto finanziario per le imprese.

Mancato versamento

Si evidenzia che le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria assumono la natura di contribuzione obbligatoria all’Inps e pertanto, in caso di mancato o ritardato versamento, trovano applicazione le sanzioni previste per inadempimento degli obblighi contributivi.

Effetti sulle anticipazioni del TFR

Il versamento del TFR al Fondo Tesoreria ha effetti sulla possibilità di concedere, quale condizione di miglior favore, anticipazioni per motivi diversi o senza i requisiti di anzianità previsti dalla norma di legge (art. 2120 c.c.).

L’Inps chiarì nella Circolare n. 70/2007 che in caso di richiesta di anticipazione del TFR superiore di importo superiore a quanto accantonato in azienda, il datore di lavoro eroga al lavoratore l’intero importo e procede a conguagliare dai contributi Inps la quota a carico del Fondo Tesoreria.  

Il Ministero del Lavoro con la Nota n. 616 del 3/4/2025 ha confermato i dubbi sulla possibilità di erogare ai dipendenti anticipi di importo superiore a quanto accantonato in azienda al di fuori delle ipotesi e dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge, precisando che, in considerazione del fatto che il versamento del TFR al Fondo Tesoreria Inps “assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo ad una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., (…) le quote di TFR versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.”

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

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