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Legge di Bilancio 2026: le novità per i datori di lavoro

Vediamo in sintesi le principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199 del 30 dicembre 2025) che interessano i datori di lavoro, entrate in vigore dal 1° gennaio 2026, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Riduzione aliquota IRPEF

In linea col progetto di riforma dell’Irpef e con i precedenti interventi che hanno portato a ridurre gli scaglioni di reddito da 5 a 3, una delle misure di maggiore impatto previste dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda il contenimento del cuneo fiscale per i cosiddetti “ceti medi” mediante la riduzione dal 35% al 33%  dell’aliquota di  tassazione dei redditi da lavoro e assimilati tra i 28.000 e i 50.000 euro che rientrano nel secondo scaglione.

Detassazione degli incrementi retributivi previsti dai ccnl del settore privato

Questa misura, finalizzata a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e la crescita economica, consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 erogati nel 2026 a lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro nel 2025 non superiore a 33.000 euro.

Grazie all’azione svolta da Confcommercio nel corso dell’iter di approvazione della legge, l’ambito di applicazione della norma, inizialmente prevista per gli aumenti stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti nel corso del 2024 è stato esteso ai contratti collettivi sottoscritti nel 2024; vi rientrano, pertanto, gli aumenti previsti dagli ultimi accordi di rinnovo dei principali contratti collettivi nazionali sottoscritti da Confcommercio e dalle Federazioni (F.I.P.E., Federalberghi, Fiavet).

Riduzione dell’aliquota di tassazione dei premi di risultato

Al fine di agevolare i premi stabiliti dalla contrattazione collettiva erogati in relazione ad incrementi della produttività e dell’efficienza ai sensi della L. 208/2015, l’aliquota dell’imposta sostitutiva di tassazione dei premi di risultato e su alcune forme di partecipazione agli utili d’impresa erogati nei periodi d’imposta 2026 e 2027 di cui alla L. 208/2015 è ridotta dal 5% all’1%.

Viene inoltre elevato il limite massimo annuo del premio detassabile, che passa da 3.000 euro lordi a 5.000 euro lordi. Resta confermato che possono beneficiare della detassazione i lavoratori dipendenti con redditi da lavoro nell’anno precedente non superiori a 80.000 euro lordi.

Detassazione lavoro notturno, festivo, prestato nei giorni di riposo e a turni

Le somme corrisposte nel periodo d’imposta 2026 ai dipendenti del settore privato (con esclusione del settore turistico e di quello alberghiero per i quali è prevista una  norma che sarà illustrata più avanti) sono soggette a un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite massimo annuo di 1.500 euro, qualora erogate a titolo di:

  • maggiorazioni o indennità per lavoro notturno;
  • maggiorazioni o indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai C.C.N.L.;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai C.C.N.L.

L’agevolazione si applica a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025 non sia stato superiore a 40.000 euro.

Trattamento integrativo speciale settore turistico

A favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali che nel 2025 hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a  40.000 euro, viene confermato il trattamento integrativo speciale (che non concorre alla formazione del reddito) pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.

Si tratta della proroga di una misura introdotta nel 2023 e da ultimo riproposta dalla Legge di Bilancio 2025, di cui sono confermati i requisiti e le condizioni di applicazione. Analogamente a quanto previsto per i periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025, su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito dipendente conseguito nel 2025, il datore di lavoro eroga il trattamento integrativo speciale il cui importo è compensato a credito nel Mod. F24.

Buoni pasto

Dal 1° gennaio 2026 viene innalzato da 8 a 10 euro il valore non imponibile a contribuzione e tassazione dei buoni pasto giornalieri in formato elettronico. Si ricorda che ai fini dell’esenzione i buoni pasto devono essere messi a disposizione alla generalità dei lavoratori o di categorie omogenee. Resta a 4 euro giornalieri il limite di esenzione dei buoni pasto cartacei.

Incentivi per assunzioni

Al 31 dicembre 2025 sono scaduti i seguenti incentivi previsti dal cosiddetto “Decreto Coesione” (D.L. 60/2024 convertito in L. 95/2024):

  • Bonus Giovani – esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35;
  • Bonus Donne – esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate, ovvero:
    • prive di un impiego di almeno 6 mesi da almeno 24 mesi ovunque residenti;
    • prive di un impiego di almeno 6 mesi da almeno 6 mesi se residenti nelle Z.E.S. del Mezzogiorno;
    • oppure assunti in settori o per professioni con forte disparità di genere.
  • Bonus assunzioni Z.E.S. unica per il Mezzogiorno (che ricomprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria) – esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con le seguenti caratteristiche:
    • che abbiano compiuto 35 anni di età;
    • disoccupati da almeno 24 mesi;
    • vengano assunti presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
  • Incentivi per l’autoimpiego e avvio di nuove imprese in settori ritenuti strategici per l’innovazione, la transizione digitale e quella ecologica da parte di disoccupati di età inferiore a 35 anni – esonero al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35

Il Ministero del Lavoro ha annunciato che la proroga di tali incentivi (non prorogati col Decreto “Milleproroghe”, D.L. 200 del 31/12/2025) avverrà con un emendamento che sarà proposto in fase di conversione in legge del Decreto Milleproroghe. La Legge di Bilancio, stanziando le relative risorse,  conferma che per il 2026 gli incentivi suddetti saranno prorogati, per la cui applicazione rimanda all’emanazione di un apposito decreto interministeriale che definirà i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa.

Requisiti per l’accesso alla pensione

Per il 2026 sono confermati i requisiti previsti nel 2025, con la conseguenza che si potrà andare in pensione al raggiungimento di 67 anni di età e con almeno 20 anni di contributi.

Dal 1° gennaio 2027 scatta un aumento dell’anzianità anagrafica limitato a 1 mese (67 anni e 1 mese), invece dei 3 mesi previsti dal meccanismo automatico; dal 2028 l’incremento tornerà a essere di 3 mesi pieni (67 anni e 3 mesi), con adeguamenti triennali successivi.

Versamento del TFR al Fondo Tesoreria

Si segnala un’importante novità che estende l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS.

Come si ricorderà finora l’obbligo di versamento riguardava i datori di lavoro con un numero di dipendenti al 31 dicembre 2006 di almeno 50 dipendenti a nulla rilevando il successivo superamento di tale soglia. Per gli anni 2026 e 2027 rientrano nell’obbligo anche i datori di lavoro precedentemente esclusi, in quanto alla data del 31 dicembre 2006 avevano un numero di dipendenti inferiore a 50, che nel corso dell’anno precedente abbiano avuto una media di almeno 60 occupati.

Dal 2028 la soglia dimensionale scende a 50 occupati e a regime dal 1° gennaio 2032 sarà ulteriormente abbassato a 40.

Iscrizione automatica alla previdenza complementare dal 1° luglio 2026

Dal 1° luglio 2026 cambiano le norme che regolano l’adesione alle forme di previdenza complementare. Da questa data i lavoratori che non abbiano mai auto in precedenza rapporti di lavoro dipendente all’atto dell’assunzione saranno automaticamente iscritti dall’assunzione al fondo previdenziale di categoria previsto dal C.C.N.L., o al fondo residuale qualora non previsto dal C.C.N.L.. Qualora i lavoratori non vogliano essere iscritti dovranno esprimere in forma scritta la volontà di rinunciare all’iscrizione entro 60 giorni dall’assunzione.

Per i lavoratori non di prima occupazione, la nuova norma prevede che il datore di lavoro dovrà verificare  se è già stata espressa in modo esplicito o tacito una scelta in merito all’adesione o meno alla previdenza complementare. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a consegnare al momento dell’assunzione un’informativa specifica sulle  accordi applicabili. In mancanza di tale dichiarazione da parte del lavoratore o di conferma della scelta già espressa, si applica comunque il meccanismo di adesione automatica e il TFR può essere destinato alla previdenza complementare salvo che il lavoratore non esprima una diversa volontà entro il termine previsto.

Per i lavoratori non di prima assunzione, la nuova norma prevede che il datore di lavoro sarà tenuto a verificare quale decisione in merito alla previdenza complementare sia già stata espressa dal lavoratore in passato. Ciò comporta che il datore di lavoro dovrà acquisire dal lavoratore (e conservare) la dichiarazione relativa alla scelta già effettuata (cioè se ha già aderito a una forma pensionistica complementare e come intende destinare il proprio TFR maturando). Qualora il lavoratore non fornisca alcuna indicazione o non risulti una scelta pregressa documentata, il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare opera anche nei confronti dei lavoratori non di prima assunzione, il cui TFR maturando verrà conferito automaticamente alla forma pensionistica complementare prevista dalla contrattazione collettiva applicata (o al fondo residuale, qualora non prevista).

Questa modifica è finalizzata ad incrementare le adesioni alle forme di previdenza complementare soprattutto da parte dei giovani, anche in previsione dei futuri assetti che subirà il sistema previdenziale pubblico per effetto dell’invecchiamento della popolazione e della denatalità. Viene così mandata in soffitta l’attuale regola che prevede la cosiddetta “adesione tacita” alla previdenza complementare nei casi in cui i lavoratori non esprimano esplicitamente la volontà di aderire o di non destinare alla previdenza complementare le quote di T.F.R. maturando.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare e inizierà a effettuare i relativi versamenti dopo la scadenza dei sessanta giorni successivi all’assunzione, comprendendo tuttavia anche i periodi antecedenti.

In tutti i casi all’atto dell’assunzione il datore di lavoro sarà tenuto a fornire ai lavoratori un’informativa sul meccanismo dell’iscrizione automatica e sugli effetti di tale meccanismo.

Congedi parentali e congedi per malattia figli

Viene esteso il limite di età per l’utilizzo dei congedi parentali, che passa dai 12 ai 14 anni del figlio.

Sono inoltre raddoppiati, da 5 a 10, i giorni di congedo non retribuito per malattia del figlio, fruibile alternativamente da ciascun genitore per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni (in luogo del precedente limite di 8 anni).

Bonus mamme

L’esonero contributivo (parziale) previsto dalla Legge di Bilancio 2025 a favore delle lavoratrici madri di due o più figli viene rinviato al 2027. La misura riguarda le lavoratrici dipendenti, nonché le lavoratrici autonome che percepiscono redditi di lavoro autonomo, d’impresa o da partecipazione e che non abbiano optato per il regime forfettario.

In via transitoria, per l’anno 2026, le lavoratrici madri possono tuttavia beneficiare, su domanda, di un sostegno economico erogato dall’Inps, a condizione che il reddito annuo da lavoro non superi 40.000 euro. In particolare:

  • le madri con due figli possono chiedere un importo mensile di 60 euro fino al compimento del 10° anno di età del secondo figlio;
  • le madri con più di due figli possono chiedere un importo mensile di 60 euro fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Esonero per assunzioni di lavoratrici madri

A partire dal 1° gennaio 2026 è introdotto un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

L’esonero spetta:

  • per 12 mesi dalla data di assunzione, in caso di contratto a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per un massimo di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
  • per 24 mesi dalla data di assunzione, in caso di contratto a tempo indeterminato.
Prolungamento del contratto a termine dopo il rientro del sostituito

È prevista la possibilità di prolungare il contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione) in sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o in congedo parentale – per consentire un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.

Priorità alla trasformazione part-time

Dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi è riconosciuta, fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili, la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time o alla rimodulazione della percentuale di part-time che comporti, in entrambi i casi, una riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40%.

I datori di lavoro privati che accoglieranno la richiesta di trasformazione senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro aziendale hanno diritto, per un periodo massimo di 24 mesi, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite massimo di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati mensilmente. Le modalità attuative di tale misura saranno definite con decreto interministeriale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 0516487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it

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