Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’Inps ha fornito le indicazioni operative necessarie per l’applicazione della legge n. 106/2025, che ha introdotto una nuova tutela a favore dei lavoratori affetti da gravi patologie.
A partire dal 1° gennaio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche che determinano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, avranno diritto a 10 ore annue di permessi indennizzati dall’Inps per effettuare visite, esami diagnostici e cure mediche che si aggiungono ai permessi o congedi già previsti dalla vigente normativa di legge e dei contratti collettivi. Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai genitori lavoratori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie.
L’Inps precisa che queste ore di permesso e possono essere utilizzate esclusivamente a ore intere e sono indennizzate a carico dell’Inps in misura pari a quella prevista per le malattie dal 21° al 180° giorno, ovvero nella misura del 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (rapportata alle ore di permesso effettivamente fruite).
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una richiesta corredata dalla prescrizione rilasciata da un medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti sanitari previsti. Dopo la fruizione del permesso, è inoltre necessario produrre l’attestazione della struttura sanitaria presso cui sono state effettuate le prestazioni.
L’indennità economica è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio contributivo con l’Inps.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
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