Collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici

Con il Provv. 31/10/2025 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi, in attuazione della Finanziaria 2025.

L’obiettivo è garantire la piena integrazione tra il processo di incasso tramite mezzi elettronici e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Il provvedimento individua una serie di concetti tecnici fondamentali per la corretta applicazione delle nuove disposizioni. In particolare:

  • per “area riservata” si intende lo spazio del portale Fatture e Corrispettivi accessibile con credenziali SPID, CNS, CIE o quelle rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);
  • gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” sono quelli utilizzati per registrare e memorizzare i dati delle vendite, come i registratori telematici e le soluzioni software approvate;
  • gli “strumenti di pagamento elettronico” includono i dispositivi hardware o software (POS fisici o virtuali) mediante i quali vengono accettati pagamenti tracciabili;
  • i “soggetti obbligati” sono coloro che devono memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015;
  • il “contratto di convenzionamento” è l’accordo stipulato tra esercente e prestatore di servizi di pagamento, che consente l’accettazione e il trattamento dei pagamenti con carte o strumenti equivalenti.
Modalità di collegamento

Il collegamento tra POS e registratore telematico dovrà avvenire esclusivamente tramite le funzionalità web disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti obbligati dovranno:

  1. registrare il codice identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico e associarlo al corrispondente strumento di certificazione dei corrispettivi già censito e attivo;
  2. indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui viene utilizzato il dispositivo;
  3. aggiornare tempestivamente i dati in caso di modifiche o sostituzioni.

In sostanza non si tratta di alcun “collegamento fisico” tra l’RT ed il POS, e non vi è, dunque, necessità di acquisire nuovi hardware.

La procedura potrà essere eseguita anche da un delegato tramite il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”. Per chi utilizza la procedura web di memorizzazione dei corrispettivi, il collegamento sarà effettuato attraverso le stesse funzioni operative.

N.B.: ad oggi l’Agenzia delle Entrate non è ancora intervenuta con specifici Provvedimenti che stabiliscano regole operative sugli aggiornamenti da effettuare attraverso il servizio web dedicato

E’ stato previsto unperiodo di avvio graduale dell’obbligo:

  • per i soggetti che, nel mese di gennaio 2026, dispongono già di un contratto di convenzionamento attivo, il collegamento dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla pubblicazione del servizio web dedicato;
  • per i contratti stipulati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento andrà registrato dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato non è considerato lavorativo).

La stessa tempistica si applica in caso di modifica dei collegamenti già esistenti. Ad esempio, un nuovo POS attivato il 1° febbraio dovrà essere associato al registratore telematico tra il 6 e il 30 aprile.

I dati dei pagamenti elettronici dovranno essere memorizzati puntualmente al momento dell’emissione del documento commerciale, indicando le forme di pagamento e i relativi importi. La trasmissione telematica di tali dati avverrà quotidianamente in forma aggregata, secondo le specifiche tecniche già in uso per i registratori telematici. In questo modo l’Agenzia potrà confrontare automaticamente i flussi di incasso con i corrispettivi registrati, rafforzando i controlli fiscali e l’affidabilità dei dati dichiarati.

Il mancato collegamento dello strumento di pagamento, e quindi non utilizzare le funzionalità rese disponibili on-line, comporterà l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Sarà pertanto indispensabile digitare correttamente in cassa, all’atto della vendita, la modalità di pagamento utilizzata dal cliente.

Per le vendite realizzate entro fine 2025, l’informazione sulla modalità di pagamento costituisce sostanzialmente al momento un mero dato statistico: la situazione è destinata a cambiare radicalmente dal 1° gennaio 2026 quando risulteranno applicabili le nuove sanzioni: in caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, infatti, pur a fronte della corretta liquidazione del tributo , è prevista una sanzione di euro 100 per ciascuna trasmissione, senza cumulo giuridico.

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