Il 6 agosto u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite una raccolta di domande e risposte inerenti l’Accordo n.59 del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U.il 24 maggio 2025), ha chiarito diversi punti.
Aggiornamento Corso preposto
Tra i quesiti di maggior interesse, il documento chiarisce le tempistiche per l’aggiornamento dei corsi preposti completati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
Nelle disposizioni transitorie dell’Accordo SR è previsto “Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo SR.”
Per i preposti con formazione erogata da meno di 2 anni, rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, il Ministero ha invece chiarito che la periodicità biennale dell’aggiornamento (prevista dall’art. 37 comma 7-ter del D.Lgs.81/2008), va calcolata da tale data.
Per cui:
- per i preposti formati prima del 23 maggio 2023 vale il periodo transitorio di 1 anno e, pertanto, l’aggiornamento deve essere concluso entro il 24 maggio 2026.
- per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 e fino al 23 maggio 2025, si applica l’aggiornamento biennale e, quindi, dovrà essere concluso entro il 24 maggio 2027, ovvero 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ACSR.
Formazione dei lavoratori
Relativamente alla formazione dei lavoratori, le FAQ sottolineano che nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR, NON c’è la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione dato che il punto 10 dell’Accordo SR 221 del 21/12/ 2011 prevedeva disposizioni transitorie e valide in fase di prima applicazione.
La formazione, come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025, deve quindi avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare i Consulenti dell’Ufficio Ambiente al numero 051.6487659 o tramite mail a ambiente@ascom.bo.it