Il nuovo Accordo riguardante la Formazione alla Salute e Sicurezza sul lavoro (ASR del 17/04/2025) è entrato in vigore il 24 maggio 2025 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.119.
Si tratta di un accordo “quadro” che accorpa i diversi testi attualmente presenti. Le principali novità riguardano l’inserimento di alcuni corsi di formazione che fino ad oggi non erano ancora stati disciplinati dalla normativa.
L’accordo prevede corsi di formazione specifici per diverse figure, tra cui Datori di lavoro, lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP e coordinatori della sicurezza.
Tra le principali novità, si segnalano:
La formazione dovrà essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa ossia PRIMA DI ADIBIRE IL LAVORATORE ALLE PROPRIE MANSIONI. Si ricorda che le sanzioni per la mancata formazione sulla sicurezza sul lavoro, previste dal Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), variano a seconda della gravità della violazione e possono includere multe, arresto e, in casi estremi, la sospensione dell’attività lavorativa.
Se la formazione riguarda lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
L’OBBLIGO DI FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO (DDL)
Tutti i datori di lavoro che NON sono RSPP devono seguire un corso di formazione di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore nel caso in cui il DDL operi in ambito cantieristico), con aggiornamenti ogni 5 anni, di minimo 6 ore. I Datori di Lavoro dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025.
Sono solo esonerati da tale corso, i DDL che:
- hanno già la formazione DDL RSPP pregressa valida, secondo gli accordi previgenti;
- hanno già svolto la formazione per Dirigente secondo gli accordi previgenti.
FORMAZIONE AGGIUNTIVA DEL PREPOSTO: AUMENTATA da 8 a 12 ORE: AGGIORNAMENTI OGNI 2 ANNI, di minimo 6 ore.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo Stato Regioni 2025. Quindi se il corso è antecedente al 24 maggio 2023, il prossimo aggiornamento sarà entro il 24 maggio 2026. Se invece, l’ultimo corso è stato svolto il 26 maggio 2023, l’obbligo di aggiornamento è già scaduto il 26 maggio 2025!!!
FORMAZIONE PER DIRIGENTI: DURATA MINIMA DI 12 ORE (non più 16) con un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico. Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP
Il DDL che decide di assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), deve frequentare uno specifico corso previsto dall’Accordo. Per poter accedere al corso di formazione per DDL – RSPP, è necessario aver PRIMA frequentato il corso per Datore di Lavoro di 16 ore di cui sopra. Il corso di formazione per il Datore di Lavoro – RSPP prevede:
- un modulo comune di 8 ore valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l’azienda
- ulteriori moduli tecnici – integrativi, specifici per alcuni settori:
- Modulo 1- Settore Agricoltura, silvicoltura, zootecnia (macrocategoria ATECO A 01-02) – durata 16 ore
- Modulo 2 – Settore Pesca (macrocategoria ATECO A 03) – durata 12 ore
- Modulo 3 – Settore Costruzioni – (macrocategoria ATECO F) – durata 16 or
- Modulo 4 – Settore Chimico-petrolchimico (macrocategoria ATECO C 19–20) – 16 ore
Per mantenere valida l’abilitazione, il DDL-RSPP è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni, con durata minima di 8 ore. Il DL-RSPP con corretta formazione pregressa, ha il credito formativo per essere esonerato dal nuovo corso DL di 16 ore e dal nuovo corso DL-RSPP di 8 ore (modulo comune). Ciò significa che l’aggiornamento dei suddetti corsi partirà dalla data di fine corso riportata nell’attestato. Per esempio: se il datore di lavoro ha un attestato DL-RSPP da 16 ore fatto nel 2023 e quindi valido fino al 2028, alla scadenza dovrà frequentare il corso di aggiornamento DL-RSPP di 8 ore se ancora ricopre il ruolo di RSPP nella propria azienda e se invece, non lo ricopre più, dovrà comunque frequentare il corso di aggiornamento DL di 6 ore.
Periodo transitorio:
L’Accordo 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi: a partire dal 24 Maggio 2026, non sarà più possibile l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.
Invitiamo le aziende a verificare quanto prima, con il proprio consulente in materia di sicurezza sul lavoro e/o RSPP, il loro fabbisogno formativo e attivarsi per adempiere ai percorsi formativi necessari.
A tal fine Iscom Bologna Ferrara mette a disposizione, entro il periodo transitorio concesso dalla nuova normativa, un ampio calendario corsi per consetire alle aziende di regolarizzare la loro posizione.