L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10 del 3 luglio 2025 ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione del fringe benefit “veicoli in uso promiscuo” (ovvero sia per uso lavorativo che personale) ai dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 (Art. 1, co. 48, Legge. n. 207/2024) e della disciplina transitoria definita dal cosiddetto “Decreto Bollette”, D.L. n. 19/2025 (convertito in Legge n. 60/2025).
La disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024
Il valore del fringe benefit per l’uso promiscuo degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si quantificano in funzione delle emissioni di CO2, ai sensi della normativa (art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR) vigente fino al 31 dicembre 2024.
Grammi di CO₂ emessi dal veicolo al km | Percentuale da applicare al costo chilometrico ACI calcolato su 15.000 km annui |
Fino a 60 g/km | 25% |
Da 61 a 160 g/km | 30% |
Da 161 a 190 g/km | 50% |
Oltre 190 g/km | 60% |
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 si applica la disciplina vigente al 31 dicembre 2019 che prevede che la quantificazione dei valori del fringe benefit applicando la percentuale del 30% ai costi calcolati dall’Aci per la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, indipendentemente dalle emissioni di CO2.
La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2025
La Legge di bilancio 2025 ha ridefinito la normativa in materia per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 stabilendo che il valore del fringe benefit è definito in funzione della tipologia di alimentazione del veicolo.
Tipo di alimentazione del veicolo | Percentuale da applicare al costo chilometrico ACI calcolato su 15.000 Km annui |
Elettrica | 10% |
Ibrida plug-in | 20% |
Tutti gli altri veicoli (benzina, diesel, full/mild hybrid, GPL, metano) | 50% |
La nuova disciplina trova applicazione in presenza di tutti e tre i seguenti requisiti:
- il veicolo deve essere stato immatricolato a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il veicolo viene concesso in uso promiscuo al lavoratore con un contratto stipulato in data non antecedente al 1° gennaio 2025;
- la data di consegna del veicolo al lavoratore, ovvero il momento da cui il veicolo può essere utilizzato dal lavoratore anche per fini personali, non deve essere antecedente al 1° gennaio 2025.
Disciplina transitoria
Il D.L. n. 19/2025 (convertito in Legge n. 60/2025) ha introdotto una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime previsto dall’art. 1, co. 48 della Legge di Bilancio 2025.
Nello specifico, nella Legge di Bilancio 2025 viene inserito il comma 48-bis, il quale dispone che resta ferma l’applicazione della disciplina di cui all’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Al riguardo, la circolare in esame chiarisce, anche attraverso alcuni esempi illustrativi, che il regime di tassazione previgente trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i veicoli siano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e la consegna del veicolo al dipendente avvenga dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Resta ferma la necessità che nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Un interessante chiarimento riguarda l’ipotesi dei veicoli plug in o elettrici, ordinati entro il 31 dicembre 2024, per i quali l’immatricolazione, la stipulazione del contratto e la consegna si verifichino dal 1° gennaio al 30 giugno 2025: in questi casi viene chiarito che trova applicazione la disciplina più favorevole introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.
Applicazione del criterio del “valore normale”
Viene, inoltre, precisato che al di fuori delle ipotesi illustrate nella circolare, quali i casi dei veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati dall’1 luglio 2025, trova applicazione il criterio generale del valore normale, di cui all’art. 51, co. 3, primo periodo, del TUIR, ad esempio il canone di noleggio del veicolo da cui va scorporato il valore d’uso nell’interesse del datore di lavoro, ovvero i costi chilometrici da tabella ACI per la percorrenza ad uso aziendale.
Proroga del contratto e riassegnazione del veicolo
Con riferimento alla proroga del contratto, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga stessa.
In caso, invece, di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo.
Per ogni ulteriore informazione o precisazone contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it