L’Inps, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, riepiloga le modalità di richiesta dei trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro che a causa del caldo eccessivo si trovano a dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa.
In particolare, in considerazione dell’incidenza che le condizioni climatiche attuali – caratterizzate da temperature elevate e notevolmente superiori alla media stagionale – hanno sullo svolgimento delle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, l’Inps riassume le indicazioni in merito:
- alle modalità di presentazione delle istanze;
- ai criteri per la gestione dell’istruttoria da parte della sede Inps territorialmente competente ai fini della corretta valutazione delle istanze.
Le indicazioni fornite con il messaggio n. 2130/2025 riguardano i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione:
- della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.);
- del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.);
- dei Fondi di solidarietà bilaterali (di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. 148/2015)
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER ORDINE DI PUBBLICA AUTORITÀ
Nei casi in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative derivi dall’applicazione di un provvedimento della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” (articolo 8, comma 2, D.M. 95442/16).
L’ammortizzatore sociale può essere riconosciuto per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle stesse.
Nella domanda è sufficiente indicare gli estremi dell’ordinanza, senza doverla allegare.
Si ritiene che tale causale possa essere utilizzata nei casi di sospensione dell’attività lavorativa in condizioni di prolungata esposizione al sole previsti dall’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 150 del 30/6/2025 che diano luogo ad una riduzione dell’orario di lavoro.
Tale ordinanza prevede il divieto, nel periodo tra il 3 luglio 2025 e il 15 settembre 2025, di svolgimento di attività lavorative nei:
- cantieri edili;
- campi agricoli e florovivaistici;
- piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci delle aziende del settore della logistica, laddove non siano presenti strutture coperte o climatizzate;
dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nelle giornate e nelle zone contrassegnate da un rischio da stress termico “alto” nelle mappe relative ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12.00 pubblicate quotidianamente sul sito www.worklimate.it
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL’ATTIVITA’ PER TEMPERATURE ELEVATE
I datori di lavoro che non svolgono attività oggetto dell’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 o che operano in territori in cui non siano state adottate ordinanze in materia di emergenza climatica, possono richiedere le integrazioni salariali con la causale “evento meteo” per “temperature elevate”, in caso ditemperature superiori a 35° – risultanti dai bollettini meteo (per i datori di lavoro che operano in Emilia Romagna i bollettini di riferimento sono quelli rilevati dall’ARPAE) – che non consentono il regolare svolgimento delle attività lavorative.
Nell’istanza, il datore di lavoro deve indicare:
- l’evento meteorologico che si è verificato (nel caso in esame il caldo eccessivo);
- l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti;
- le modalità di svolgimento delle attività lavorative sospese o ridotte.
Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti si attiverà il supplemento istruttorio.
Si precisa che i datori di lavoro non devono allegare alle domande i bollettini meteo.
L’Inps precisa che, in caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto anche nei casi in cui, sebbene la temperatura effettiva risulti inferiore a 35°, la temperatura “percepita” risultante dai bollettini meteo sia superiore a tale soglia.
In queste ipotesi la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo alla mera rilevazione termica, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da cui si può ingenerare un accrescimento del calore (macchinari che si scaldano, indumenti di sicurezza pesanti, tasso di umidità nell’aria, ecc.).
Per quanto riguarda la C.I.G.O. e l’assegno di integrazione salariale del F.I.S. e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie riconducibili agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Per le domande presentate con le causali di “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e di “evento meteo” per “temperature elevate”:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per cui viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione della domanda coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa alle organizzazioni sindacali può essere inviata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile, nonché dell’industria e dell’artigianato lapidei, l’informativa alle organizzazioni sindacali deve essere inviata per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività per più di 13 settimane continuative.
L’Inps, infine, precisa che potranno essere accolte domande di integrazione salariale anche quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia stata disposta su segnalazione del responsabile della sicurezza dell’azienda che, in relazione all’eccessivo caldo, ha rilevato l’esistenza di profili di rischio per la salute dei lavoratori.
Per ogni ulteriore informazione o precisazone contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it