Caldo estremo: la Regione Emilia-Romagna limita le attività lavorative dalle 12:30 alle 16:00 nel periodo dal 2 luglio al 15 settembre 2025

In considerazione delle temperature eccezionalmente elevate, la Regione Emilia-Romagna ha emanato l’ordinanza n. 150 del 30/6/2025, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre 2025, che vieta dalle ore 12:30 alle ore 16:00 lo svolgimento di attività lavorative in condizioni di prolungata esposizione al sole nei:

  • cantieri edili;
  • campi agricoli e florovivaistici;
  • nei piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci delle aziende del settore della logistica, laddove non siano presenti strutture coperte o climatizzate.

Il divieto vige nelle giornate e nelle zone indicate dalle mappe pubblicate quotidianamente sul sito www.worklimate.it relative ai “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12.00 in cui risulti un livello di rischio da stress termico “alto” ed interessa tutti i lavoratori indipendentemente dal ruoli, inquadramento e tipologia di rapporto.

Tale misura si inserisce nel quadro del Patto per il Lavoro e per il Clima e nasce dal confronto tra istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali con l’obiettivo di evitare che le condizioni climatiche estreme – sempre più frequenti – possano mettere a repentaglio la salute dei lavoratori.

Si evidenzia che il divieto non opera qualora le imprese interessate adottino adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali volte ad evitare la prolungata esposizione al sole dei lavoratori, quali:

  • l’effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche mediante tettoie fisse o mobile;
  • frequenti turnazioni dei lavoratori esposti al sole;
  • frequenti pause in zone ombreggiate.

Per la definizione di tali misure si raccomanda di rivolgersi al referente aziendale in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Le suddette misure dovranno essere comunicate al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Qualora non risulti possible adottare tali misure, per effetto del divieto di svolgimento di ogni attività lavorativa dalle 12:30 alle 16:00, le imprese dovranno modificare gli orari di lavoro, ad esempio, anticipando l’orario di inizio mattutino e/o posticipandolo nel tardo pomeriggio.

Si evidenzia che, in ogni caso, i datori di lavoro sono tenuti ad adottare ogni misura di prevenzione finalizzata a mitigare il rischio termico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e come riportato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome approvate, in data 19 giugno 2025

Il divieto non si estende allo svolgimento di attività relative a servizi pubblici essenziali o di pronto intervento, che dovranno comunque adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza degli operatori.

Si sottolinea che l’inosservanza dell’ordinanza può comportare sanzioni penali (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206), come previsto dall’articolo 650 del Codice penale, in caso di mancata esecuzione di un provvedimento dell’autorità in materia di pubblica sicurezza.

Per ogni ulteriore informazione o precisazone contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.