Ispettorato Nazionale del Lavoro: il TFR pagato mensilmente ha natura retributiva

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 616 del 3 aprile 2025 si è espresso in merito alla legittimità della prassi di erogare in busta paga la quota di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che matura mensilmente a titolo di anticipazione senza versare la contribuzione.

Nel farlo, ha ripercorso la natura e la funzione del T.F.R., evidenziando che rappresenta una somma di denaro che viene accantonata e accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare a quest’ultimo un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Il T.F.R. è disciplinato dall’art. 2120 c.c. che, oltre ad individuare i requisiti (un’anzianità di almeno otto anni) e le motivazioni della richiesta del lavoratore di erogazione dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto (spese   sanitarie   per   terapie   e   interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;  acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli),  rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali la definizione di condizioni di miglior favore per riconoscere l’anticipazione.

Alla luce di queste considerazioni, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ritiene che tali condizioni migliorative consentano di anticipare il T.F.R. (in tutto o in parte) accumulato al momento della pattuizione individuale e non possano invece prevedere il sistematico pagamento in busta paga del rateo mensile che, altrimenti, assume natura retributiva, da assoggettare quindi a contribuzione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, inoltre, le conseguenze qualora in caso di ispezione venga riscontrato il pagamento sistematico in busta paga del rateo mensile di T.F.R.: in tal caso, il datore di lavoro,  oltre al pagamento della contribuzione sulle somme erogate e delle relative sanzioni per omesso versamento,  dovrà accantonare tali somme per ricostituire a posteriori il fondo T.F.R. per effetto del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 124/2004 emesso dal personale ispettivo; i datori di lavoro che non ottemperano al suddetto provvedimento sono soggetti ad una sanzione amministrativa (per ogni lavoratore) compresa tra 500 € e 3.000 € (trattandosi di un illecito non diffidabile, la sanzione non potrà essere inferiore a 1.000 €, in quanto trova applicazione la norma, l’art. 16 della L. 689/1981, che prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione).

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali al numero 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.