Operativo il bonus donne per le assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 91 del 12 maggio 2025 che illustra e fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del “Bonus Donne” introdotto dall’articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto “decreto Coesione”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con la finalità di favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate.

I datori di lavoro che possono accedere all’esonero sono tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, a prescindere dalla natura imprenditoriale.

ASSUNZIONI AGEVOLATE

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part time, di donne di qualsiasi età, effettuate entro il 31 dicembre 2025. Sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente/a chiamata e prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del D.L. 50/2017  (PrestO e Libretto di Famiglia). L’esonero spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

REQUISITI DELLE LAVORATRICI LA CUI ASSUNZIONE DA’ DIRITTO ALL’ESONERO

Le lavoratrici per le quali spetta l’esonero devono possedere, alla data dell’assunzione, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

  • essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
  • essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). La residenza in tali regioni è un requisito per l’accesso, ma il luogo di lavoro può essere anche al di fuori di esse. Questo specifico esonero per le residenti nel Mezzogiorno è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ottenuta con decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025. L’espressione  “prive di impiego regolarmente retribuito” si riferisce alle lavoratrici che negli ultimi sei mesi non hanno svolto attività lavorativa subordinata di almeno sei mesi o attività autonoma/parasubordinata con reddito inferiore ai limiti esenti da imposizione (€ 5.500 per lavoro autonomo, € 8.500 per collaborazioni).
  • essere svantaggiate in quanto adibite a professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati annualmente con decreto interministeriale.
MISURA E DURATA DELL’ESONERO

La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con un limite massimo di importo pari a 650 Euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Questo limite è riproporzionato per i rapporti a tempo parziale e in caso di instaurazione/risoluzione nel corso del mese. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL e i contributi a determinati Fondi (Fondi di solidarietà, Fondi interprofessionali, ecc.), nonché le contribuzioni senza natura previdenziale o con scopo di solidarietà. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta ferma.

La durata dell’esonero varia a seconda della tipologia di lavoratrice svantaggiata:

  • Ventiquattro mesi dalla data di assunzione per le donne molto svantaggiate (prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti) e per le donne prive di impiego da almeno sei mesi residenti nelle regioni ZES unica per il Mezzogiorno.
  • Dodici mesi dalla data di assunzione per le donne svantaggiate impiegate in professioni o settori con accentuata disparità occupazionale di genere.

Il periodo di fruizione può essere sospeso in caso di assenza obbligatoria per maternità.

L’esonero è concesso nel rispetto dei limiti di spesa annuali definiti dalla legge. L’INPS monitora il rispetto di tali limiti.

I REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELL’ESONERO

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni generali:

  • Regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni in materia contributiva, di tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza, e rispetto degli accordi e contratti collettivi.
  • Principi generali in materia di incentivi all’occupazione, che escludono l’incentivo in diversi casi, tra cui: assunzione in attuazione di un obbligo preesistente, violazione del diritto di precedenza alla riassunzione, assunzioni in atto di sospensioni dal lavoro per crisi/riorganizzazione (con alcune eccezioni), licenziamento nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.. L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo per il periodo antecedente la comunicazione.
  • Realizzazione dell’incremento occupazionale netto. Questo requisito è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) confrontando il numero medio di lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti. La verifica deve tenere conto dell’effettiva forza lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata. L’incremento occupazionale netto non è richiesto se la vacanza del posto è dovuta a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario, licenziamento per giusta causa. Il calcolo dell’incremento deve considerare l’intera organizzazione del datore di lavoro (“impresa unica”), ma per questo esonero, le diminuzioni di occupati in società controllate/collegate non sono computate nel calcolo del netto.
  • Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato. L’agevolazione si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le residenti nel Mezzogiorno, dell’autorizzazione della Commissione europea.

L’ammontare dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali. Il datore di lavoro non deve essere un'”impresa in difficoltà” o avere aiuti di Stato illegali non rimborsati (clausola Deggendorf). Per le assunzioni di donne residenti nel Mezzogiorno, sono previste ulteriori condizioni specifiche sui licenziamenti nei sei mesi precedenti e successivi l’assunzione.

L’INPS registra l’agevolazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

INCUMULABILITA’ CON ALTRI ESONERI O AGEVOLAZIONI

Gli esoneri in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Esempi di non cumulabilità includono:

  • l’incentivo per assunzione donne svantaggiate ex legge n. 92/2012;
  • la “Decontribuzione Sud”,
  • incentivi per lavoratori disabili o beneficiari NASpI,
  • riduzioni contributive per il settore agricolo in zone montane/svantaggiate o per il settore edilizia.

Sono invece compatibili:

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni;
  • l’esonero per datori di lavoro con “Certificazione della parità di genere”;
  • le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (come l’esonero IVS per madri lavoratrici).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per accedere agli esoneri, i datori di lavoro devono inoltrare una domanda di ammissione all’INPS esclusivamente tramite il modulo on-line “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”, disponibile dal 16 maggio 2025.

Per le assunzioni di donne molto svantaggiate o in settori con disparità di genere, la domanda può essere presentata sia per rapporti già in corso che per rapporti non ancora instaurati.

Per le assunzioni di donne prive di impiego da almeno sei mesi residenti nelle regioni ZES unica per il Mezzogiorno, la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione.

L’INPS valuta la domanda, calcola l’importo spettante, verifica la capienza delle risorse e la conformità agli aiuti di Stato. Per le assunzioni non ancora effettuate, l’INPS comunica la prenotazione delle risorse e il datore di lavoro deve procedere all’assunzione e alla comunicazione obbligatoria entro 10 giorni.

Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali al numero 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.