Bonus giovani: incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di under 35

L’INPS, con la Circolare n. 90 del 12 maggio 2025, fornisce istruzioni operative relative al “Bonus Giovani”, l’incentivo per favorire l’occupazione stabile giovanile, introdotto dall’articolo 22 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), convertito dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 che può essere applicato da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura imprenditoriale. Sono escluse le pubbliche amministrazioni.

REQUISITI DEI LAVORATORI TIPOLOGIE DI ASSUNZIONI INCENTIVATE

L’incentivo si applica per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato avvenute tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani che, alla data dell’assunzione o trasformazione incentivata:

  • non hanno compiuto 35 anni (quindi con un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

Non sono ostativi precedenti periodi di apprendistato non confermati al termine del periodo formativo o rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Non impedisce l’accesso nemmeno un precedente rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Costituisce invece ostacolo un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, o se un precedente rapporto a tempo indeterminato si è risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni volontarie del lavoratore.

Sono inclusi i rapporti a tempo parziale e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale (PrestO e Libretto di famiglia) ai sensi del D.L. 50/2017.

MISURA E  DURATA DELL’ESONERO

Esistono due diverse misure del Bonus Giovani.

  1. Esonero Generale: spetta per le assunzioni/trasformazioni effettuate ovunque sul territorio nazionale.
    La misura è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un limite massimo di 500 euro su base mensile per una durata massima di 24 mesi. Questi limite sono  riproporzionati in caso di part-time o mesi incompleti.
  2. Esonero Rafforzato per il Mezzogiorno: spetta per le assunzioni, effettuate dopo la presentazione all’Inps della domanda, di lavoratori in una sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna. La misura è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un limite massimo di 650 euro su base mensile. La durata massima è di 24 mesi. Anche in questo caso i limiti sono riproporzionati in caso di part-time o mesi incompleti. L’esonero rafforzato è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che è stata ottenuta il 31 gennaio 2025. Il massimale di € 650 al mese spetta solo se il luogo di lavoro rimane nelle regioni del Mezzogiorno. In caso di trasferimento della sede di lavoro fuori da tali regioni, il massimale si riduce a € 500.

L’esonero non si applica ai premi INAIL, ai contributi dovuti al Fondo TFR, ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, né ad altre contribuzioni senza natura previdenziale o con scopo di solidarietà.

REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELL’ESONERO

Il diritto all’esonero è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Regolarità contributiva (DURC): il datore di lavoro deve essere in regola con i versamenti contributivi;
  • Rispetto delle norme lavoristiche: assenza di violazioni in materia di condizioni di lavoro, salute e sicurezza, e rispetto degli accordi e contratti collettivi;
  • Principi generali sugli incentivi: l’incentivo non spetta in caso di violazione del diritto di precedenza alla riassunzione, o se l’assunzione/trasformazione avviene mentre sono in corso sospensioni dal lavoro per crisi/riorganizzazione (salvo eccezioni). L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo per il periodo precedente la comunicazione.
  • Incremento Occupazionale Netto (solo per l’esonero del Mezzogiorno Art. 22, comma 3): l’assunzione deve comportare un incremento del numero medio dei dipendenti rispetto ai 12 mesi precedenti. Questo requisito non è richiesto se la cessazione del precedente rapporto è avvenuta per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. La verifica viene fatta alla fine dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata.
  • I datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva. Inoltre, non devono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato o di un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi all’assunzione, pena la revoca dell’esonero già goduto.
  • Non essere impresa in difficoltà si sensi del punto 18 dell’art. 2 del Regolamento U.E. 651/2014 o con aiuti di Stato non rimborsati (solo per l’esonero del Mezzogiorno Art. 22, comma 3).
CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

Il Bonus Giovani non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive a carico del datore di lavoro (es. Decontribuzione Sud, incentivi per donne svantaggiate L. 92/2012, incentivi per lavoratori disabili o beneficiari NASpI, agevolazioni nel settore agricolo o edilizia).

È invece compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni e con l’esonero per le imprese in possesso della Certificazione della parità di genere. È inoltre cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (es. esoneri IVS per lavoratrici madri).

COME RICHIEDERE L’ESONERO

I datori di lavoro interessati devono presentare una domanda di ammissione all’INPS in via telematica tramite il modulo on-line disponibile sul sito istituzionale INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

Il modulo sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2025.

Per l’esonero generale (col massimale mensile di € 500) la domanda può essere presentata sia per rapporti già in corso che per nuove assunzioni/trasformazioni.

Per l’esonero rafforzato del Mezzogiorno (massimale mensile di € 650) la domanda deve essere presentata prima di procedere all’assunzione.  

L’INPS comunicherà la prenotazione delle risorse, e il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione e la relativa comunicazione obbligatoria entro 10 giorni, pena la perdita della prenotazione.

Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali al numero 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it

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