L’INPS conferma l’esclusione del contributo contributo addizionale NASpI per i contratti a termine per attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva nazionale

L’INPS, con il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, ha rivisto la propria posizione (espressa pochi giorni fa col messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025) in merito all’esonero del contributo addizionale NASpI (1,40%) e dell’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo (0,50%), confermando che non sono dovuti per i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Sono state così accolte le istanze avanzate da F.I.P.E. e Federalberghi nei confronti dell’INPS che – in merito agli effetti sul contributo addizionale NASpI della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali contenuta nella L. 203/2024 (Collegato Lavoro) – aveva limitato l’esclusione del contributo addizionale NASpI ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 (modificato dalla L. 160/2019) ai soli contratti di lavoro a termine per lo svolgimento delle attività stagionali indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

Grazie alla collaborazione tra F.I.P.E., Federalberghi e Confcommercio, le  imprese della ristorazione e della ricezione turistica non subiranno, pertanto, incrementi del costo del lavoro svolto dai dipendenti assunti a tempo determinato per le ipotesi di stagionalità previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei Pubblici Esercizi e degli Alberghi.

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402 – E-mail sindacale@ascom.bo.it

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