Con la pubblicazione della Legge n. 207/2024 è stata approvata la legge di Bilancio 2025, contenente una serie di disposizioni di natura fiscale. Di seguito una sintesi delle principali novità riguardanti le IMPRESE.
BONUS SPORT – PROROGA
Viene disposta la proroga anche al 2025 del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche:
- per i titolari di reddito d’impresa
- cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato, da utilizzare in 3 quote annuali di pari importo
- spettante nel limite di importo pari all’1% dei ricavi 2024 e nel limite dello stanziamento pubblico a favore di tutte le imprese pari a €. 10 milioni per il 2025.
REGIME FORFETTARIO E REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
La norma relativa al regime forfettario , che dispone delle cause ostative, prevede, che non possano avvalersi del regime agevolato i soggetti che:
- nell’anno precedente a quello di riferimento (in cui si intende permanere nel regime agevolato o si intende accedervi da un altro regime)
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato superiori a € 30.000 (la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).
Ora detto limite:
- viene incrementato a € 35.000
- per il solo 2025 (dunque con disposizione transitoria).
In sostanza, il limite rimane da verificare sul solo 2024 (i contribuenti che nel 2024 hanno incassato redditi di lavoro dipendente/assimilato pari o inferiori a €.35.000 potranno accedere al regime agevolato nel 2025, oppure permanervi, se già si trovavano in tale regime).
LA POSSIBILE RIDUZIONE AL 50% DEI CONTRIBUTI IVS PER I NEOISCRITTI 2025
E’ stata introdotta la possibilità di chiedere, per 36 mesi, la riduzione contributiva dell’IVS per i lavoratori che si iscrivono, nel 2025, per la prima volta alla gestione artigiani e commercianti.
A tal fine andrà presentata domanda telematica all’INPS nei tempi e nei modi che saranno resi noti dall’Istituto.
La riduzione troverà applicazione sia sui contributi dovuti sul reddito minimale sia su quelli dovuti sul reddito eccedente in minimale.
Ai fini previdenziali, i mesi di contribuzione accreditati saranno riproporzionati in base alla contribuzione versata.
Il regime di riduzione risulta alternativo rispetto alla riduzione contributiva del 35%, già prevista dalla vigente normativa, per i contribuenti che agiscono in regime forfettario.
SUPERDEDUZIONE DELLE NUOVE ASSUNZIONI – PROROGA
A favore di imprese/lavoratori autonomi è prevista la proroga:
- per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i 2 successivi (dunque, in generale, dal 2025 al 2027)
- della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (30% in relazione alle assunzioni di lavoratori “svantaggiati”)
- a condizione che, sul periodo d’imposta, risultino verificati i seguenti incrementi occupazionali:
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12 dev’essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta;
- il numero totale al 31/12 dei lavoratori dipendenti sia superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.
La maggiorazione è applicata al minor importo tra il costo dei neoassunti a tempo indeterminato ed il maggior costo del lavoro registrato a livello complessivo nel periodo d’imposta.
MINI IRES
Per il solo periodo d’imposta 2025, a favore dei soggetti IRES è prevista la possibilità applicare al reddito dichiarato un’aliquota IRES ridotta al 20% (in luogo dell’ordinaria aliquota del 24).
Non possono beneficiare della “mini IRES” le società/enti:
- in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i “soggetti solari”)
- o che determinano il reddito imponibile sulla base di regimi forfettari.
Le società di capitali/enti commerciali devono, congiuntamente:
- accantonare almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva, temporaneamente non disponibile
- effettuare investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” o “Transizione 5.0”, destinati a strutture produttive in Italia, tra il 1/01/2025 ed il 31/10/2026 (soggetti “solari”; si tratta del termine per l’invio del mod. Redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024) per un importo:
- almeno pari al 30% dell’utile 2024 accantonato (dunque, al 24% dell’utile 2024)
- non inferiore al 24% dell’utile 2023 (rectius: dell’esercizio in corso al 31/12/2023)
- e, comunque, superiore a € 20.000
- effettuare, nel 2025, nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato,
- con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024 e, comunque, non inferiore a 1 lavoratore dipendente
- e con numero medio di unità lavorative annue (ULA) non diminuito rispetto alla media 2024-2022 (triennio precedente)
- l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio in corso al 31/12/2024 (2024 per i “soggetti solari”) o in quello successivo (2025 per i “soggetti solari”).
Si decade dall’agevolazione dell’aliquota IRES ridotta nel caso di:
- distribuzione della riserva accantonata entro il 2° esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2026 per i “soggetti solari”)
- dismissione/autoconsumo, cessione a terzi o destinazione a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto/gruppo) dei beni oggetto di investimento entro il 5° periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Con apposito DM del MEF verrà data attuazione alle disposizioni in esame (anche in per disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio).
CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0
Con riferimento al bonus investimenti in beni strumentali 4,0:
- è soppresso il credito d’imposta “targato 2025” riferito ai beni immateriali
Pertanto per l’anno 2025 il credito riguarderà gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati:
- dal 1/01/2025 fino al 31/12/2025
- “prenotati” entro il 31/12/2025 (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto aleno pari al 20% del costo) ed effettuati entro il 30/06/2026
risultano:
- confermate le aliquote del credito d’imposta differenziate ragione degli scaglioni di spesa, pari a:
- 20% per la quota di investimenti complessivi fino a 2,5 milioni
- 10% per investimenti complessivi tra 2,5 e 10 milioni
- 5% per investimenti complessivi tra 10 e 20 milioni (e da 20 a 50 milioni per i beni con obiettivi di “transizione ecologica”)
Il credito d’imposta spetta solo entro il limite massimo di spesa pubblica di € 2.200 milioni.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI “A REGIME”
la Legge di bilancio 2025 non si è limitata ad introdurre l’ennesima proroga per l’agevolazione fiscale riferita alla possibilità di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto di terreni (agricoli e edificabili) e partecipazioni (anche quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori, ma ne ha disposto la messa “a regime”.
Pertanto le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti
- per i terreni/partecipazioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno
- possono rivalutare il costo/valore d’acquisto, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili
- procedendo, entro il 30 novembre del medesimo anno, a giurare apposita perizia di stima ed a versare l’imposta sostitutiva pari al 18% del valore di perizia.
ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI
E’ riproposta la possibilità, per le società di persone e di capitali, di procedere:
- entro il 30/09/2025
- ad assegnare/cedere ai soci in via agevolata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva :
- beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (cioè non strumentali “per destinazione”)
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali per l’attività propria dell’impresa (es: autonoleggi)
a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30/09/2024 (o vengano iscritti entro il 30/01/2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2024).
Trasformazione agevolata: quanto sopra si applica anche alle società con oggetto esclusivo/principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione) che si trasformino in società semplici entro il 30/09/2025.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imponibile (plusvalenza) | è pari alla differenza tra il valore normale del bene (che può essere assunto nel “valore catastale”, per gli immobili) ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell’assegnazione/cessione agevolata (o della trasformazione in società semplice) |
Misura | • in generale: pari all’8% • per le società “di comodo” in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione/cessione o la trasformazione (2022-2024): è pari al 10,5% |
Versamento | • per il 60%: entro il 30/09/2025 • per il residuo 40%: entro il 30/11/2025 |
Riserve in sospensione | Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci (o della trasformazione) sono soggette a imposta sostitutiva del 13%. |
Cessione agevolata dell’immobile: il corrispettivo di cessione, ove inferiore al valore normale del bene (valore ex art. 9, Tuir, o valore catastale), va comunque assunto in misura non inferiore a uno dei 2 valori.
AGEVOLAZIONI: consistono nei seguenti abbattimenti:
Imposte indirette | • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta di registro • imposte ipocatastali in misura fissa |
Imposte dirette (soci) | Per i soci di società di capitale (non in trasparenza fiscale): • il “dividendo” generato dall’assegnazione (pari al “valore normale” dell’immobile, come sopra determinato, al netto dei debiti accollati) o dalla dìstribuzione della riserva generatasi tramite la cessione agevolata • va ridotto dell’importo assoggettato all’imposta sostitutiva • detto valore riduce, tuttavia il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio |
Nessuna agevolazione è prevista ai fini IVA (in presenza di assegnazione, la base imponibile dell’autofattura va determina a in base al “valore di costo”•” di cui all’art. 13, co. 2, lett. c), Dpr 633/72).
EFFETTI PER I SOCI: si determinano i seguenti effetti:
- costo della partecipazione: il costo fiscalmente rioonosciuto delle azioni/quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva
- soci assegnatari: nei loro confronti non si applica il co. 1 dell’art. 47, Tuir, relativo alla presunzione di preventiva distribuzione di utili nel caso di utilizzo di riserve di capitale per l’assegnazione.
IMMOBILI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE – ESTROMISSIONE AGEVOLATA 2025
la Legge di Bilancio 2025 ha riproposto la possibilità per le imprese individuali:
- di esercitare l’opzione per l’estromissione dell’immobile strumentale “per destinazione” o “per natura”
- per gli immobili posseduti al 31/10/2024
- con effetto fiscale a decorrere dal 1/01/2025.
L’imposta sostitutiva è pari all’8% della plusvalenza calcolata sul valore normale/catastale dell’immobile, da versare in due rate:
- entro il 30/11/2025 per il 60% del totale
- ed entro il 30/06/2026 per il saldo del 40%.
Nel caso di immobili locati a terzi, potrà essere tenuto la rettifica dell’Iva per l’imposta applicata sui canoni dal gennaio 2025 fino al momento della estromissione.
L’opzione va esercitata entro il 31/05/2025; a tal fine, non sono necessari particolari adempimenti (non essendovi alcun passaggio di proprietà), ma solo “comportamento concludente”.
MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI
A decorrere dal 1/01/2026 è disposto che il Registratore telematico (oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati):
- debba garantire anche “la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico”
- a tal fine lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato” al RT mediante il quale sono memorizzati i corrispettivi
- e sono trasmessi i relativi dati unitamente a quelli dei pagamenti elettronici giornalieri.
Si tratta dell’introduzione per obbligo di quanto, in passato, era previsto quale facoltà per il dettagliante (peraltro senza che fossero emanate le specifiche tecniche richieste per garantire la citata integrazione).
Sanzioni: sono introdotte le seguenti sanzioni:
- € 100 (nel limite di € 1.000 per trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico): per la violazione all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei citati pagamenti elettronici
- da € 1.000 a € 4.000: in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.
TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA
Dal 2025 la deducibilità fiscale (redditi ed Irap)
- delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza
- è subordinata al pagamento con modalità tracciabile (bonifico; utilizzo di bancomat o carte di credito/prepagate; assegni bancari/circolari, ecc.)
Aspetti fiscali | spesa / rimborso | Tuir |
Non imponibilità | rimborso di spese per: • vitto e alloggio • viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea | art. 51, co. 5 |
Deducibilità | Spese per: • vitto e alloggio • viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea che siano: • nel caso di professionista prestatore: addebitate analiticamente al cliente • nel caso di professionista committente: rimborsate analiticamente: -per le trasferte dei dipendenti -o corrisposti a lavoratori autonomi (prestatori) | art. 54, co. 6-ter |
Deducibilità | Spese per: • vitto e alloggio • rimborsi analitici delle spese di viaggio oppure trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea che siano: • sostenute dai dipendenti in trasferta • o corrisposti a lavoratori autonomi (prestatori) | art. 95, co. 3-bis |
Deducibilità | qualsiasi spesa di rappresentanza | art. 108, co. 2 |
Autoservizi pubblici non di linea (art. 1, L. n. 21/92): vi rientrano quelli che: • provvedono al trasporto di persone con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico • e sono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo/periodico. E’ il caso dei trasporti tramite taxi o tramite noleggio con conducente. Si noti che l’obbligo di tracciabilità non opera nel caso di trasporto tramite servizio pubblico “di linea” (autobus, tram, metropolitana, ecc). |