Fondo di Garanzia PMI
Confermata per il 2025 la riforma del Fondo di Garanzia in vigore dall’inizio del 2024 con le seguenti novità:
- rimodulazione della copertura per le operazioni di liquidità: la legge di Bilancio 2025, oltre a prorogare le disposizioni, stabilisce per questa tipologia di domande un’aliquota unica al 50% a prescindere dalla fascia di rischiosità. La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2025 e a quelle presentate prima di tale data ma non ancora deliberate;
- operazioni a fronte di investimenti: rimane confermata la copertura all’80%;
- operazioni di importo ridotto fino a 100.000 euro: innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto a 100.000 euro, in precedenza il limite era 80.000 euro, nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati (ad esempio Confidi). La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 1° gennaio 2025;
- ammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (mid-cap). La disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. La nuova definizione di mid-cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell’ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2025.
Nuova Sabatini
Rifinanziamento della legge “Nuova Sabatini” per l’acquisto dei beni strumentali d’impresa, pari 1,7 miliardi di euro dal 2025 al 2029.
Semplificazioni per l’accreditamento di pagamenti elettronici
La norma (all’art. 1, commi 66 e 67) – inserita nel corso dell’iter parlamentare – stabilisce che, nel caso di pagamenti elettronici (ad eccezione dei bonifici), l’accreditamento degli importi giornalieri in favore dei beneficiari debba avvenire entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento e, in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine stesso. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad adeguarsi.
Disposizioni in materia di mutui prima casa
Il Fondo di garanzia Mutui per la prima casa, c.d. Fondo Prima Casa, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48, lett. c). Il Fondo agevola il rapporto tra il cittadino e la banca offrendo una garanzia pubblica, sul mutuo per l’acquisto della prima casa. Consap, è il soggetto che si occupa dell’esame delle domande trasmesse telematicamente dai soggetti finanziatori, per la verifica dei requisiti di accesso alla garanzia del Fondo.
Il Fondo Prima Casa è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro e il Fondo prevede una garanzia pubblica del 50%.
L’articolo 1 commi 113 e 115 della Legge n. 207 del 30.12.2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, dal 1° gennaio 2025 l’accesso al Fondo prima casa è consentito “esclusivamente”:
- alle giovani coppie;
- ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età;
- ai nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 40.000 euro annui;
- ai nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;
- ai nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 50.000 euro annui.
La norma ha inoltre previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia fino all’80% per coloro che hanno un ISEE qualificato non superiore a 40 mila euro e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.