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Legge di Bilancio 2025: le novità dal 1° gennaio 2025 per i datori di lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2025 sono in vigore dal 1° gennaio 2025, fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Vediamo in sintesi le principali misure contenute nella Legge di Bilancio 2025 che interessano i datori di lavoro.

RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE ESENTI E DEDUCIBILI SOLO SE EFFETTUATE CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Dal 1° gennaio 2025 le somme rimborsate ai dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a fronte di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nell’ambito di trasferte sono esenti da contributi e imposizione fiscale e deducibili dal reddito d’impresa (nei limiti previsti) solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabili (ad esempio: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, App, ecc.). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti con servizi pubblici di linea il cui rimborso è esente e deducibile anche se le spese sono state sostenute in contanti.

INNALZAMENTO DEL LIMITE DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFIT

Anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 si applica la disciplina, prevista per il periodo d’imposta 2024, che prevede l’incremento dei limiti di esenzione annuo da contribuzione e tassazione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori (fringe benefit) da 258,23 Euro a 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 Euro per gli altri lavoratori dipendenti;

Anche per i periodi 2025, 2026 e 2027 rientrano nei suddetti limiti di esenzione le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche per acqua, energia elettrica e gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

TASSAZIONE FRINGE BENEFIT PER AUTO AZIENDALI CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI

Viene modificato il criterio di calcolo dell’importo da assoggettare a contributi Inps e tassazione in caso di concessione ai dipendenti del benefit veicolo aziendale ad uso promiscuo.

Si prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025 il valore che concorre alla formazione del reddito sia pari al:

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug;
  • 50% per i restanti veicoli;

dell’importo dei costi chilometrici da tabelle ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui.

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Viene confermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, applicabile alle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di premi di risultato o partecipazione agli utili d’impresa.

INCREMENTO INDENNITA’ INPS PER CONGEDO PARENTALI

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sulla misura dell’indennità Inps per congedo parentale, stabilendo per il 2025 l’incremento dal 30% al 80% dell’indennità per un ulteriore mese, portando così a 3 mesi il periodo complessivo di congedo parentale fruibile da entrambi i genitori in alternativa fra loro e non trasferibili entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), a condizione che il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31/12/2024.  

Si evidenzia che le suddette modifiche riguardano esclusivamente la misura dell’indennità del congedo parentale e non influiscono sulla sua durata.

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

Rispetto a quanto previsto per il 2024, la Legge di Bilancio 2025 da un lato estende l’ambito di applicazione della decontribuzione della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 2 o più figli, stabilendo che – oltre alle lavoratrici dipendenti (ad esclusione delle lavoratrici domestiche) – possano beneficiarne anche le lavoratrici autonome, e dall’altro ne riduce l’entità, rendendola parziale.

La misura della decontribuzione dovrà essere definita da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Viene inoltre introdotto un requisito reddituale: ai fini dell’applicazione della decontribuzione le lavoratrici dipendenti non devono avere un reddito imponibile ai fini previdenziali superiore a 40.000 Euro annui.

Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero spetta alle madri con almeno due figli, di cui il minore con età inferiore a 10 anni, e a decorrere dal 2027 alle madri con almeno tre figli, di cui il minore con età inferiore a 18 anni.

Alle lavoratrici che hanno beneficiato della decontribuzione nel 2024 continuerà per il 2025 e 2026 ad applicarsi la normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024.

La decontribuzione non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).

PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEDUCIBILE DELLE NUOVE ASSUNZIONI

Viene prorogata la maxi deduzione prevista per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

  • 20% del costo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato in incremento rispetto all’anno precedente. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro deducibile al 120% del suo valore originale;
  • 30% in caso di assunzioni a tempo indeterminato in incremento occupazionale di lavoratori rientranti nelle categorie meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 216/2023 (tra cui si segnalano le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni). In questi casi la deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

ESENZIONE FISCALE SOMME PER ABITAZIONI IN AFFITTO SOSTENUTE DA NEO ASSUNTI

Si introduce un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi a favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025 che trasferiscono la propria residenza nel comune della sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal comune della precedente residenza.

Sono fiscalmente esenti le somme fino al limite di 5.000 Euro annui erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti nei primi due anni dalla data di assunzione per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati in locazione, a condizione che i redditi da lavoro dipendente dei lavoratori beneficiari non abbiano superato il limite di 35.000 Euro nel 2024.

STRETTA SUI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI

La Legge di Bilancio 2025 introduce una misura finalizzata a contrastare fenomeni di elusione in materia di accesso alla NASpI da parte di lavoratori che nei 12 mesi precedenti alla perdita del lavoro per una delle ipotesi che dà diritto al trattamento di disoccupazione abbiano risolto un precedente rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale.

Al fine di prevenire eventuali abusi, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che dal 1° gennaio 2025, se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Il nuovo requisito non trova applicazione nei casi di dimissioni rassegnate, seppur nei 12 mesi precedenti alla perdita involontaria del posto di lavoro, nel periodo di divieto di licenziamento per maternità/paternità, per giusta causa, di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF

Dal periodo d’imposta 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 Euro: 23%;

b) oltre 28.000 Euro e fino a 50.000 Euro: 35%;

c) oltre 50.000 Euro: 43%.

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 Euro passa da 1.880 Euro a 1.995 Euro.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Sono confermate le regole del 2024. Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 Euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 Euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente con esclusione di quelli di pensione e alcuni assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro diminuita dell’importo di 75 Euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Inoltre, ai percettori di reddito di lavoro dipendente, esclusi quelli da pensione, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 Euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, decrescente all’aumentare del reddito di lavoro.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Fermi restando i requisiti reddituali previsti affinché un figlio sia considerato fiscalmente a carico (reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni), a decorrere dal periodo d’imposta 2025 la detrazione per figli a carico di 950 Euro è riconosciuta per ciascun figlio, di età pari o superiore a 21 anni ma fino all’età massima di 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata.

Dal 2025 la detrazione per gli altri familiari a carico viene limitata ai soli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) conviventi.

Viene, inoltre, escluso il riconoscimento della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico Europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Questa misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 Euro nel periodo d’imposta 2024.

DETASSAZIONE MANCE PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE

Si ripropone l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5% delle mance al  personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande prevista dalle leggi di bilancio per il 2023 e 2024 con alcune estensioni:

  • il limite massimo delle mance soggetto alla detassazione viene incrementato dal 25% al 30% rispetto al reddito di lavoro percepito nell’anno per le relative prestazioni;
  • viene incrementato a 75.000 Euro il limite massimo di reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente (2024) che costituisce il requisito per beneficiare della detassazione.

DECONTRIBUZIONE SUD 2024

Come previsto dalla decisione della Commissione Europea, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che la c.d. “Decontribuzione Sud” si applichi, nella misura del 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Si tratta dell’esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, introdotto dall’art. 1, commi 161-169, della Legge n. 178/2020.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il nuovo esonero – sostitutivo della misura agevolativa nota come “Decontribuzione Sud” (prevista dal D.L. n. 104/2020 ed estesa fino al 2029 dalla Legge n. 178/2020) – è concesso a:

  • microimprese e piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti;
  • imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese” che al 31 dicembre di ogni anno dimostrino un incremento rispetto all’anno precedente dei lavoratori a tempo indeterminato. Per questa categoria l’esonero potrà essere concesso solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura decrescente per ciascun anno a partire dal 25% dei contributi previdenziali per l’anno 2025, fino al 15% per il 2029 nel rispetto di massimali mensili rispettivamente da 145 a 75 Euro.

INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

La Legge di Bilancio 2025 ripropone con alcune estensioni l’incentivo (già previsto dalle due precedenti leggi di Bilancio) per la prosecuzione dell’attività lavorativa dei dipendenti che entro il 31 dicembre 2025 maturano i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:

  • con la cosiddetta “Quota 103” (un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni);
  • per raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, a prescindere dall’età anagrafica.

L’incentivo consiste nella quota di contribuzione alla gestione pensionistica a carico del lavoratore, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Tale quota, che viene erogata dal datore di lavoro, è esente da contribuzione e anche (a differenza di quanto previsto nelle precedenti leggi di bilancio) da imposizione fiscale e l’esenzione riguarda per il periodo successivo all’anno 2024, anche i dipendenti che hanno optato per l’incentivo prima del 2025.

La scelta di beneficiare dell’incentivo non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.

INCENTIVI PER GLI SCREENING SANITARI SUI LAVORATORI

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la Legge di Bilancio 2025 istituisce un Fondo per incentivare:

  • programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, incluse le relative campagne di formazione e informazione;
  • la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

La dotazione del predetto Fondo è pari a 500.000 Euro a decorrere dall’anno 2026.

INCREMENTO DEL FONDO PARI OPPORTUNITÀ PER INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La Legge di Bilancio 2025 incrementa di 4 milioni di Euro annui a decorrere dal 2025 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza che ne favoriscano l’indipendenza economica e l’emancipazione.

Sono state incrementate di 3 milioni le risorse finalizzate ad attività di orientamento e formazione al lavoro delle donne vittime di violenza, allo scopo di consentirne l’emancipazione e l’indipendenza economica.

Inoltre, si prevede un ulteriore incremento di 1 milione di Euro annui da destinare al c.d. “reddito di libertà”.

Per ulteriori informazioni o precisazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 0516487402; e-mail sindacale@ascom.bo.it

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