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Bonus Natale a favore dei dipendenti con le tredicesime: ampliata la platea dei destinatari

Il Decreto Legge n. 167 del 14 novembre 2024 ha modificato la legge di conversione del “Decreto Omnibus” (Legge n. 143 del 7 ottobre 2024) e con l’eliminazione del requisito della presenza del coniuge fiscalmente a carico ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del cosiddetto “bonus Natale”, di cui si fornisce una sintesi aggiornata.

Il bonus consiste in un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di importo netto di 100 € (che non concorre quindi alla formazione del reddito complessivo) a carico dello Stato, che i datori di lavoro sono tenuti a erogare con la tredicesima mensilità ai dipendenti che ne facciano espressa richiesta in forma scritta, attestando di avervi diritto e di possedere i seguenti requisiti:

  • avere un reddito complessivo nel corrente periodo d’imposta non superiore a 28.000 euro (con l’esclusione del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze);
  • avere almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato) fiscalmente a carico;
  • il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente non deve essere beneficiario della stessa indennità;
  • l’imposta lorda sui redditi da lavoro (con l’esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati) deve essere di importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Si segnala che il bonus dovrà essere riproporzionato in funzione del periodo di effettivo lavoro nel corso dell’anno e che i datori di lavoro avranno l’onere di verificare in sede di conguaglio il diritto al bonus e qualora si riveli non spettante, procederanno al recupero dell’importo già erogato, trattenendolo dalla retribuzione del mese successivo.

In caso di spettanza del bonus il recupero da parte dei datori di lavoro dell’importo anticipato avverrà mediante la compensazione con imposte e contributi.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402; E-mail sindacale@ascom.bo.it

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