Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 05 novembre 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna (Ordinanza n. 1.109)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 12 novembre 2024).
Per le imprese e i privati che sono stati colpiti dalla forza dell’acqua, l’Ordinanza dispone la possibilità, attraverso l’art. 5, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui come segue:
- In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra:
- la sospensione dell’intera rata e
- la sospensione della sola quota capitale.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (entro il 5 dicembre 2024), le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 29 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Gli interessati per beneficiare della sospensione, potranno presentare la richiesta compilando il modulo di richiesta, messo a disposizione dalla banca con la quale intrattengono il rapporto per il mutuo, accompagnato dall’autocertificazione del danno subito.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa d’istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Le imprese e i privati che intendono richiedere la sospensione delle rate dei mutui devono rivolgersi con tempestività ai loro istituti perché la scadenza di raccolta delle richieste varia da banca a banca.
Per informazioni contattare Confcommercio Ascom Bologna Ufficio Credito
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