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Decreto Flussi 2025: nuove procedure e precompilazione delle domande dal 1° novembre 2024

Il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 145 dell’11 ottobre 2024 che introduce modifiche alla disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro finalizzate ad evitare irregolarità emerse nell’applicazione dei precedenti decreti flussi.

Il Decreto flussi 2023 ha infatti fatto registrare, soprattutto in alcune regioni, un significativo scarto tra il numero di domande di ingresso in Italia per motivi di lavoro che sono state presentate e il numero dei contratti di lavoro che sono stati effettivamente stipulati, e ciò è indicativo del fatto che, come ha denunciato il Governo, la criminalità organizzata si sia infiltrata nella gestione delle domande di ingresso, al fine di utilizzare impropriamente i “decreti flussi” e consentire l’accesso in Italia di cittadini stranieri privi di reali prospettive lavorative, verosimilmente dietro pagamento di somme di denaro.

Le nuove norme introducono per il 2025 un limite massimo di 3 richieste di nulla osta all’ingresso in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro che possono essere presentate da ciascun datore di lavoro, in modo da impedire la proliferazione di domande dietro le quali non c’è un reale fabbisogno di lavoro. Questo limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le associazioni  datoriali di categoria o i consulenti del lavoro.

I datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta per gli ingressi previsti dal decreto flussi, devono procedere alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell’interno a partite dal 1° novembre e fino al 30 novembre 2024.

Durante il lasso di tempo che intercorre tra la chiusura del termine per il precaricamento delle domande e i click day (previsti per il 7 febbraio 2025 per le richieste d’ingresso per lavoratori subordinati non stagionali e per il 12 febbraio 2025 le richieste d’ingresso per i lavoratori stagionali) verranno effettuati i controlli sull’osservanza delle disposizioni del CCNL e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo anche conto dell’asseverazione rilasciata dai soggetti abilitati (tra cui le Associazioni datoriali di categoria) che il datore di lavoro allega alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Si introduce, inoltre, l’obbligo in capo al datore di lavoro di confermare l’interesse ad assumere il lavoratore prima che venga rilasciato il visto. In particolare, il datore di lavoro dovrà confermare la richiesta di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di tale conferma la richiesta di nulla osta si intenderà rifiutata e il nulla osta sarà revocato.

Infine, è prevista l’irricevibilità della richiesta di nulla osta all’ingresso presentata da un datore di lavoro che nel triennio precedente non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno all’esito di precedente analoga richiesta.

Per il 2025 si segnala che sono previste 70.720 quote di ingressi per lavoro subordinato e 110.000 quote per lavoro subordinato stagionale. Le quote relative al lavoro stagionale sono ripartite equamente tra i settori agricolo e turistico-alberghiero (ferme restando le quote riservate ai cittadini di Paesi con accordi in materia migratoria: 47.000 ingressi per il settore agricolo e 37.000 ingressi per quello turistico).

Per ulteriori informazioni e assistenza in fase di presentazione delle domande di ingresso contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it).

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