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Obbligo della patente a punti per operare nei cantieri dal 1° ottobre 2024: i chiarimenti dell’ispettorato nazionale del lavoro

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo della patente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il 23 settembre 2024 ha diramato la Circolare n. 4, con cui si forniscono chiarimenti e indicazioni operative.     

L’INL ha precisato che la patente a crediti dal 1° ottobre sarà requisito essenziale affinché tutte le imprese (non necessariamente qualificate come imprese edili) e lavoratori autonomi possano operare fisicamente all’interno dei cantieri; sono quindi esclusi dall’obbligo i soggetti effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Inoltre, l’INL ha fornito indicazioni operative in merito alle modalità e ai termini di presentazione della domanda in attesa dell’implementazione della piattaforma informatica da cui inviarla,  stabilendo che in fase di prima applicazione l’obbligo si intende provvisoriamente assolto con l’invio di una PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it contenente un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva (clicca QUI per accedere alla pagina del sito dell’INL da cui scaricare il Modulo di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva) circa il possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, l’INL ha precisato che i seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) in corso di validità;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (D.U.R.F.) ai sensi dell’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (ovvero nei casi di appalti o subappalti relativi a opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro e caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera);

dovranno essere attestati mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre i  requisiti inerenti al rispetto degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro (D. Lgs. 81/2008), ovvero: 

  • adempimento degli obblighi formativi da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
  • avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

dovranno essere oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

L’INL ha, infine, precisato che l’invio della PEC consentirà ai soggetti che rientrano nell’obbligo di svolgere le attività all’interno dei cantieri fino al 31 ottobre 2024; per operare dal 1° novembre 2024 sarà invece indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale attualmente in fase di implementazione.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402; E-mail sindacale@ascom.bo.it

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