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Patente a punti per l’edilizia e impiantistica nei cantieri: l’obbligo scatta dal 1° ottobre 2024

L’obbligo della patente “a punti” non subirà proroghe ed entrerà in vigore il 1° ottobre 2024, come previsto dal D.L. 19/2024 (Decreto PNRR).

E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro che definisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, il cui possesso sarà requisito essenziale per tutte le imprese e lavoratori autonomi che svolgono all’interno dei cantieri attività edili e di impiantistica.

Con la patente a punti si realizza un sistema di qualificazione sotto il profilo della sicurezza sul lavoro che abilita le imprese e lavoratori autonomi allo svolgimento delle attività nei cantieri, con un sistema analogo a quello previsto per la patente di guida: al rilascio saranno infatti riconosciuti 30 punti, che potranno essere incrementati con ulteriori crediti legati alla storicità dell’azienda o agli  investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e all’attuazione di iniziative formative con la stessa finalità, e che saranno invece decurtati in caso di incidenti, infortuni sul lavoro o violazioni delle norme di sicurezza; si evidenzia che per poter operare occorre possedere almeno 15 punti residui.

La patente sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) ai sensi del Testo Unico delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (D.U.R.F.) ai sensi dell’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente (ovvero nei casi di appalti o subappalti relativi a opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro e caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera);
  • avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del Testo Unico delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402; E-mail sindacale@ascom.bo.it

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