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Rinnovato il CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo Fiavet

Il 26 luglio 2024 Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmato l’Accordo di rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo. 

Il CCNL avrà durata quadriennale con decorrenza dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027 e a regime prevede un aumento retributivo di 200 Euro lordi complessivi per i dipendenti al IV° livello (da riparametrare per i diversi livelli di inquadramento), con una prima tranche di aumento pari a 50 euro lordi mensili da erogare a decorrere dalla retribuzione del mese di luglio 2024. Sono previste ulteriori quattro tranche da corrispondere da settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027.

Di seguito si riassumono le principali novità contenute nell’Accordo di rinnovo del CCNL.

Aumenti retributivi

Si riportano nella tabella seguenti gli importi degli aumenti retributivi mensili, riparametrati per i diversi livelli di inquadramento, e le decorrenze delle cinque tranche da luglio 2024 a dicembre 2027. 

LivelliDecorrenza delle tranche di aumento e importi in Euro
lug-24set-25set-26giu-27dic-27Totale
QA71,2657,0157,0142,7657,01285,05
QB65,9852,7852,7839,5952,78263,91
161,4749,1849,1836,8849,18245,89
256,1844,9544,9533,7144,95224,74
352,9942,3942,3931,7942,39211,95
45040403040200
546,8937,5137,5128,1337,51187,55
6S45,0936,0736,0727,0536,07180,35
644,4535,5635,5626,6735,56177,8
741,6533,3233,3224,9933,32166,6

Si evidenzia che non è stato previsto il pagamento dell’Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale. 

Classificazione del personale e passaggi di qualifica

Uno degli aspetti più rilevanti dell’intesa riguarda il sistema di classificazione del personale tramite l’aggiornamento di nuove figure professionali attinenti il ruolo del responsabile Marketing Territoriale, il Destination Manager, il Product Manager e tutte le figure professionali connesse con la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica che ha riguardato il settore delle agenzie di viaggio. 

Un’apposita normativa ha riguardato il Direttore Tecnico, cioè colui che svolge, con continuità ed esclusività, attività di coordinamento tecnico nella medesima agenzia di viaggi e turismo che è stato oggetto di profonde modifiche tramite il c.d. D.M. Turismo del 5 agosto 2021. E’ stato, inoltre, stabilito che il Direttore Tecnico non costituisce una qualifica a sé stante, ma deve essere inquadrato nei livelli a seconda delle sue effettive mansioni e in sede di stesura si verificherà l’armonizzazione della classificazione del personale. 

Passaggi di livello in caso di adibizione a mansioni superiori

Da segnalare l’estensione, ai sensi dell’art. 2103 c.c., da 3 a 6 mesi del periodo massimo temporaneo di adibizione a mansioni di livello superiore (non motivato da ragioni sostitutive) dopo il quale, in caso di valutazione positiva, l’assegnazione del livello superiore diventa definitiva.

Pari opportunità, politica attiva del lavoro

Le Parti hanno convenuto sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità di genere, interventi che favoriscano le pari opportunità nel lavoro. Le Parti a tal fine si sono impegnate ad avviare percorsi per promuovere azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto volte all’effettiva realizzazione della parità di genere, partendo dal rafforzamento  dell’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per lo svolgimento di attività di pari valore professionale. A tal proposito è stato stabilito l’impegno di garantire, nelle imprese con più di cinquanta dipendenti, una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata

Contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro

Sono state rafforzate le misure in materia di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro mediante una serie di iniziative inerenti la predisposizione di materiale informativo, l’adozione di misure adeguate anche di natura sanzionatoria, nei confronti del personale dipendente che le ha poste in essere, percorsi di reinserimenti e di sostegno alle vittime. Infine è stata stabilita un’ora di assemblea retribuita annua sul tema della violenza e molestie, aggiuntiva al monte orario previsto, per la quale le Organizzazioni Sindacali potranno coinvolgere anche soggetti esterni.

Congedi per le donne vittime di violenza di genere

Un’apposita disposizione contrattuale è stata dedicata ai congedi per le donne vittime di violenza di genere: ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, così come previsto dalla citata norma di legge.  

Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello

Nel caso in cui entro il 31 ottobre 2026 non venga sottoscritto a livello territoriale o aziendale un accordo integrativo sul premio di risultato legato al raggiungimento di obiettivi, a novembre 2027 si prevede il riconoscimento dei seguenti importi lordi.

LivelliImporti lordi in €
QA, QB186,00
1, 2, 3158,00
4, 5140
6S, 6, 7112

Tali importi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza da ogni trattamento economico individuale o collettivo erogato dal 1° luglio 2024 aggiuntivo rispetto alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL.

Maturazione degli istituti contrattuali e delle mensilità supplementari (tredicesima e quattordicesima mensilità) nei periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale

L’Accordo di rinnovo, in considerazione delle modifiche operate dal D. Lgs. 105/2022 al Testo Unico sulla tutela della maternità e paternità (D. Lgs. n. 151/2001), prevede che a far data dal 1° luglio 2024 i periodi di congedo di maternità e paternità (alternativi alla madre ed obbligatori), nei quali già maturano ferie e permessi retribuiti, siano utili ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

Inoltre, per quanto riguarda i periodi di congedo parentale è stato previsto che a decorrere dal 1° luglio 2024 i periodi di congedo parentale devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima, delle ferie, dei permessi retribuiti di cui all’articolo 108 del presente CCNL mentre per la quattordicesima mensilità saranno computati a decorrere dal 1° dicembre 2027.

Welfare contrattuale – Finanziamento enti bilaterali

Sono stati rafforzati la bilateralità di settore ed il welfare, prevedendo che il versamento dell’elemento distinto della retribuzione pari allo 0,60% dell’importo di paga base e indennità di contingenza da riconoscere ai lavoratori in alternativa al versamento della contribuzione all’ente bilaterale (pari allo 0,40% di paga base e indennità di contingenza (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico dei lavoratori) non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità nei confronti dei lavoratori per il mancato riconoscimento delle prestazioni riconosciute dall’ente bilaterale a cui avrebbero avuto diritto in caso di versamento della contribuzione. 

Welfare contrattuale – Assistenza sanitaria integrativa

E’ stata, inoltre, rafforzata ulteriormente l’assistenza sanitaria integrativa, prevedendo che con decorrenza da Gennaio 2027 , il contributo obbligatorio a favore di Fondo EST (attualmente pari a 12 Euro complessivi, di cui 10 Euro a carico del datore e 2 Euro a carico del lavoratore) sia incrementato di 3 euro mensili a carico del datore di lavoro con l’obiettivo di potenziare le prestazioni di carattere sanitario; pertanto, dalla data suddetta il contributo di finanziamento al fondo per ciascun dipendente sarà pari a 15 Euro, di cui 12 Euro a carico del datore di lavoro e 3 Euro a carico del lavoratore. 

Per i quadri si prevedono incrementi del contributo al fondo di assistenza sanitaria Quas a carico del datore di lavoro (attualmente pari a 340 Euro annui) di 20 Euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 20 Euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sicurezza nei luoghi di lavoro

La disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di attenzione nel corso del rinnovo e le Parti hanno previsto che entro il 31 dicembre 2024 venga costituita una commissione paritetica con almeno 6 componenti che affronterà i temi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme contrattuali vigenti. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it

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