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Sicurezza sul lavoro e appalti: le novità e le conferme della legge di conversione del Decreto PNRR

Il 1° maggio è entrata in vigore la legge n. 56 del 29 aprile 2024 di conversione del decreto legge n. 19/2024 (cosiddetto Decreto “PNRR 4”)

Si segnalano le seguenti norme in materia di lavoro, contenute nel testo originario del decreto, che sono state confermate dalla legge di conversione:

  • l’incremento dell’importo maxi-sanzione per lavoro “nero”;
  • il nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo previsto in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti;
  • la “lista di conformità”, ovvero un elenco informatico consultabile pubblicamente in cui saranno inseriti i  datori di lavoro che, a seguito di accertamento ispettivo, non risulti abbiano commesso violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I datori di lavoro iscritti nella lista di conformità, a cui sarà rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro un apposito attestato, non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, a nuove verifiche ispettive nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento;
  • il nuovo regime sanzionatorio delle violazioni previdenziali che entrerà in vigore dal 1° settembre 2024;
  • l’applicazione a decorrere dal 1° settembre 2024 di un regime sanzionatorio agevolato per la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi.

Passiamo ora alle novità introdotte in fase di conversione.

In materia di sicurezza sul lavoro, la legge di conversione ha ridefinito alcuni aspetti della nuova disciplina della cosiddetta “patente a punti”, che sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei per lo svolgimento di lavori edili o di ingegneria.

Con un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si prevede che la patente a punti potrà essere estesa ad altri ambiti di attività.

La patente (che non sarà necessaria per chi effettua forniture o prestazioni di natura intellettuale) avrà un punteggio iniziale di 30 crediti e sarà rilasciata dall’Ispettorato del lavoro in presenza di specifici requisiti che potranno essere autocertificati.

In caso di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro la patente oggetto di provvedimenti definitivi subisce decurtazioni e qualora i crediti scendano al di sotto di 15 le imprese e i lavoratori autonomi non potranno operare.

Nei casi di infortunio sul lavoro mortale del lavoratore o di infortunio sul lavoro che determini un’inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà sospendere la patente per un periodo massimo di 12 mesi.

In materia di appalti la legge di conversione ha apportato le seguenti modifiche rispetto al decreto legge:

  • si prevede che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • si estende l’obbligo di solidarietà retributiva e contributiva in capo al committente anche a tutte le ipotesi di utilizzazione illecita per somministrazione abusiva o in caso di appalto e di distacco illeciti.

Sempre in tema di appalti, diventa definitivo l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti, pubblici e privati, per la realizzazione di lavori edili.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487422, e-mail sindacale@ascom.bo.it).

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