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Le geometrie variabili della sorveglianza sanitaria

Le novità introdotte dal D.L. 48/2023 sul controllo sanitario: riflessioni sul Capo II della Sicurezza sul Lavoro

Il Decreto Legge 48/2023, intitolato “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, include una sezione dedicata interamente alla sicurezza sul lavoro, precisamente nel Capo II (articoli 14-18).

Articolo 14: Modifiche al Decreto Legislativo 81/2008

In particolare, l’articolo 14, denominato “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, apporta modifiche a otto articoli del Decreto 81, tra cui l’articolo 18. Questo articolo rappresenta attualmente l’innovazione più significativa in termini di principi.

Secondo la nuova formulazione:

“Il datore di lavoro … e i dirigenti … devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

Impatto delle modifiche sull’obbligo del Medico Competente

La modifica degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti influisce direttamente sulla sorveglianza sanitaria. L’articolo 18 lettera a) stabilisce una correlazione diretta tra la nomina del Medico Competente e l’effettuazione della sorveglianza sanitaria: questa nuova disposizione amplia i casi in cui è necessaria la sorveglianza sanitaria, richiedendo la nomina di un MC specifico per tale scopo.

Questo ampliamento non si basa sull’aggiunta di nuovi rischi normati, ma sull’introduzione di un collegamento esplicito tra la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal Medico Competente ogni volta che risulta necessario in base alla valutazione dei rischi, oltre ai rischi già normati.

Collegamento tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria

Questa correlazione diretta tra valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria suggerisce un superamento dell’interpretazione che limitava la sorveglianza sanitaria ai soli rischi normati. La nuova norma sembra armonizzare l’obbligo di sorveglianza sanitaria non solo con gli articoli 28 e 29, che regolano la valutazione di tutti i rischi, ma anche con l’articolo 25 e l’articolo 18 lettera c).

Impatto sulla tutela della salute dei lavoratori

La conversione del D.L. n. 48/2023 in legge indicherà il futuro del dibattito sull’estensione della sorveglianza sanitaria oltre i limiti dei rischi normati, fino a includere tutti quei rischi per cui la legge non prevede esplicitamente tale sorveglianza. Questo costituirebbe un passo significativo per garantire una maggiore tutela della salute dei lavoratori, considerando l’evolversi dei rischi nel mondo del lavoro moderno.

In conclusione, le modifiche introdotte dal Decreto Legge rappresentano un importante sviluppo nel campo della sicurezza sul lavoro, promuovendo una migliore tutela della salute dei lavoratori e adattandosi alle esigenze emergenti nel panorama lavorativo contemporaneo.

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