L’AGEVOLAZIONE INPS
Con la Circolare 41 del 5/3/2024 l’Inps ha fornito i primi chiarimenti sullo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 sulle assunzioni, effettuate nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate vittime di violenza di genere, beneficiarie del Reddito di libertà.
Si precisa che il reddito di libertà è un sussidio economico mensile riconosciuto dall’Inps alle donne vittime di violenza sole o con figli minori a carico, già seguite dai centri anti violenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali locali, istituito per garantirne e favorirne l’indipendenza economica, l’emancipazione e l’autonomia.
Ai fini dell’applicazione dello sgravio le lavoratrici devono soddisfare i seguenti requisiti:
- essere disoccupate, essere cioè prive di impiego e aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
- essere percettrici del Reddito di libertà o averne fruito nel 2023, per le sole per le assunzioni effettuate nell’anno 2024.
L’esonero consiste nella riduzione del 100% dei contributi previdenziali Inps a carico del datore fino al limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, e la durata dell’agevolazione si diversifica come segue:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione;
- se il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato l’esonero spetta per la durata di 18 mesi dalla data dell’assunzione;
- se l’assunzione è effettuata fin da subito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi.
L’esonero spetta anche in caso di assunzione part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa.
L’Inps chiarisce che lo sgravio non è soggetto alla disciplina sugli aiuti di stato ed è cumulabile con altre agevolazioni, ove ciò non sia espressamente escluso e qualora sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile, nei limiti della contribuzione dovuta. Risulta, ad esempio, cumulabile con l’incentivo di tipo economico per l’assunzione di beneficiari di Naspi, ovvero con altre agevolazioni di tipo contributivo, ad esempio, con l’incentivo all’assunzione in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo.
Nelle ipotesi di cumulabilità, le agevolazioni si applicano in base all’ordine cronologico di emanazione delle relative norme di legge. Ad esempio, nel caso sopra indicato si applica prima l’abbattimento del 50% dei contributi per la sostituzione di lavoratrici in congedo e poi, sulla parte rimanente dei contributi, quello per le percettrici del reddito di libertà. Inoltre, l’esonero in oggetto è cumulabile con le agevolazioni previste a favore delle lavoratrici madri con più figli.
Con successivo messaggio l’Inps illustrerà le modalità di fruizione dell’esonero, che sarà riconosciuto ai datori di lavoro nei limiti dei fondi stanziati per la misura.
IL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO DA EBITERBO
Si ricorda, infine, che – oltre alle agevolazioni Inps – le aziende che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi iscritte ad Ebiterbo potranno beneficiare del contributo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro con lavoratrici vittime di violenza di genere e inserite nei percorsi di protezione previsto dall’Accordo territoriale “Agenda O.N.U. 2030” che Confcommercio ASCOM Bologna ha sottoscritto a dicembre 2023 con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Tale contributo, pari al 150% della retribuzione della lavoratrice, è riconosciuto dopo 12 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato o dalla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi (escluso il lavoro intermittente).
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it