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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità fiscali in materia di reddito di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 7/3/2024, fornisce chiarimenti sulle novità fiscali introdotte con la Legge di Bilancio 2024 e con il Decreto Anticipi.

Fringe benefits

Come si ricorderà la Legge di Bilancio ha ridefinito per il 2024 i limiti di esenzione da contribuzione e tassazione dei fringe benefit – ovvero del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati unilateralmente dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti (anche a singoli e non necessariamente alla generalità dei dipendenti o a intere categorie) – nei due diversi importi massimi di 1.000 Euro per i lavoratori senza figli a carico e di 2.000 Euro per i lavoratori con almeno un figlio a carico.

Nei suddetti limiti rientrano – oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati (buoni spesa, buoni benzina, valore dell’auto aziendale concesso in uso promiscuo, valore dell’alloggio, prestiti concessi a tassi inferiori rispetto al T.U.R. stabilito dalla BCE) – anche le sommeerogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e, novità di quest’anno, delle spese per l’affitto della prima casa, nonché degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Nel confermare che per il rimborso delle utenze domestiche valgono le istruzioni già fornite per gli anni 2022 e 2023, per la novità del rimborso delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo della “prima casa” l’Agenzia delle Entrate chiarisce i seguenti aspetti:

  • per “prima casa” deve intendersi l’abitazione in cui il lavoratore dimora abitualmente, a prescindere che il contratto di locazione o di mutuo risulti intestato al lavoratore o a un suo familiare;
  • per le somme rimborsate il lavoratore non potrà beneficiare delle relative detrazioni, in quanto non si tratta di spese “effettivamente sostenute”;
  • le spese per l’affitto rimborsabili sono quelle relative al canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagate nell’anno;
  • come per il rimborso delle bollette, anche in questi casi il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare,  per eventuali controlli, la documentazione attestante la spesa sostenuta dal lavoratore o, in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per beneficiare dell’esenzione e, in ogni caso, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che il lavoratore non abbia fruito dell’esenzione per il rimborso delle spese, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri eventuali datori.

Prestiti erogati ai dipendenti

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro il valore di un prestito aziendale concesso ad un dipendente è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati in base al T.U.R. e gli interessi calcolati in base al tasso effettivamente praticato dall’azienda al dipendente. Il Decreto Anticipi ha stabilito che il T.U.R. da considerare non sia più quello in vigore al 31 dicembre di ogni anno, ma che, a seconda del tipo di prestito, sia:

  • il T.U.R. vigente alla data di scadenza di ciascuna rata per i prestiti a tasso variabile;
  • il T.U.R. vigente alla data di concessione (o di rinegoziazione) del prestito per i prestiti a tasso fisso.

L’Agenzia Entrate ha chiarito che Il momento di applicazione della ritenuta fiscale è quello del pagamento delle singole rate del prestito, fermo restando che il valore del prestito deve essere considerato, unitamente agli altri benefit, ai fini della verifica del superamento o meno dei limiti di esenzione annualmente previsti.

Trattamento integrativo speciale settore Turismo

Si ricorda che ai lavoratori dipendenti del settore Turismo spetta un trattamento integrativo speciale, che consiste in una somma esente da contribuzione e tassazione pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per lavoro straordinario nei giorni festivi svolto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024. Il sostituto d’imposta erogherà la suddetta somma su richiesta del lavoratore (che deve attestare per iscritto di non avere percepito nel 2023 più di 40.000 Euro di reddito da lavoro dipendente per qualsiasi attività anche da altri datori di lavoro) e procederà al recupero dell’importo erogato, conguagliandolo in fase di pagamento di imposte e contributi con F24.  

Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo speciale relative a mesi precedenti non ancora erogate. L’erogazione può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
tel. 051.6487402, e-mail: sindacale@ascom.bo.it

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