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Stretta sugli appalti e distacchi irregolari: reintrodotte sanzioni penali e vincoli all’applicazione dei CCNL maggiormente applicati

Il Decreto Legge PNRR (D.L. 19 del 2/3/2024) reintroduce le sanzioni penali in caso di somministrazione vietata di manodopera derivante da appalti o distacchi irregolari.

Un appalto è regolare quando il soggetto appaltante acquista da un appaltatore un servizio o un prodotto la cui realizzazione è affidata all’appaltatore con propria organizzazione del personale e dei mezzi necessari e sostenendone il rischio di impresa. In mancanza di questi requisiti, quando ad esempio l’appaltante si avvale direttamente dell’attività del personale dell’appaltatore organizzandone l’attività (quando, in sostanza, il reale servizio oggetto dell’appalto è la fornitura di personale), l’appalto è irregolare e si configura come somministrazione abusiva di lavoratori, in quanto effettuata da un soggetto non autorizzato dal Ministero del Lavoro.

Col distacco il datore di lavoro può inviare temporaneamente un proprio dipendente presso un soggetto terzo per soddisfare un proprio interesse. In mancanza di un interesse, ovvero quando l’interesse è in capo al soggetto che riceve la prestazione lavorativa, si ricade nell’irregolarità del distacco.

Sia l’appalto che il distacco irregolare dissimulano la somministrazione abusiva di lavoro, ipotesi di illecito per la quale il Decreto Legge PNRR reintroduce e aggrava le sanzioni penali, stabilendo che l’utilizzatore e il somministratore abusivo siano puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Inoltre, il decreto rafforza le misure di contrasto all’utilizzo irregolare degli appalti anche relativamente alle condizioni retributive applicate al personale impiegato nell’appalto scoraggiandone il ricorso per motivi di riduzione del costo del lavoro. Viene infatti previsto, a carico degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori), l’obbligo di riconoscere al personale impiegato nell’appalto «un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto».

A ciò si aggiunge che viene estesa la responsabilità solidale sui trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto anche alle ipotesi di appalto e di distacco irregolare.

In materia di appalti sia pubblici e privati, rispettivamente di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (appalti pubblici) e a 500.000 euro (appalti privati), si introduce l’obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, l’appaltante prima di procedere al saldo finale dei lavori, sarà tenuto a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Per ogni altra informazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487402, e-mail sindacale@ascom.bo.it).

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