In assenza di causali stabilite dalla contrattazione collettiva o di esigenze sostitutive, fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile superare i 12 mesi di durata di un contratto a termine in presenza di esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da datore di lavoro e lavoratore e da indicare nel contratto individuale.
La legge di conversione del decreto “Milleproroghe” (L. 18/2024, entrata in vigore il 28 febbraio) ha infatti prorogato alla fine dell’anno il termine inizialmente previsto dal Decreto Lavoro alla data del 30 aprile 2024.
Si ricorda che entro i 12 mesi di durata, il contratto a tempo determinato può essere stipulato, rinnovato o prorogato senza necessità di indicare una causale.
Una durata più ampia deve essere motivata da esigenze specifiche stabilite dalla contrattazione collettiva o da esigenze legate alla sostituzione di un lavoratore assente.
Le attuali norme prevedono che, in mancanza di causali previste dalla contrattazione collettiva (come nel caso del C.C.N.L. per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi) o di esigenze sostitutive, datore di lavoro e lavoratore possono, per una fase transitoria, individuare una causale di carattere tecnico, organizzativo o produttivo che giustifichi il superamento dei 12 mesi.
Ai sensi del Decreto Lavoro questa fase transitoria avrebbe dovuto esaurirsi il 30 aprile 2024, con la conseguenza che, in mancanza di causali definite dalla contrattazione collettiva (o di ragioni sostitutive), dal 1° maggio 2024 non sarebbe stato possibile superare i 12 mesi di durata.
Si ricorda, infine, che (fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi) ai fini della determinazione dei 12 mesi senza causale vanno considerati solo i periodi iniziati dal 5 maggio 2023 in poi.
Ad esempio, un contratto a termine iniziato in data 15 aprile 2023 per una durata di 12 mesi (quindi iniziato prima del 5 maggio 2023) potrà essere prorogato alla sua scadenza senza necessità di una causale per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Nel caso, invece, di attivazione di un contratto a termine iniziato il 1° giugno 2023 per una durata di 12 mesi, in assenza di causali stabilite dalla contrattazione collettiva o di esigenze sostitutive, un’eventuale proroga o rinnovo potrà avvenire solo se in presenza di motivazioni (in virtù del differimento al 31/12/2024 della facoltà attribuita alle parti) da ragioni tecniche, organizzative o produttive, individuate dal datore di lavoro e lavoro e da indicare nel contratto individuale.
Per ogni ulteriore informazione o precisazione contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487402 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).