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Semplificazioni adempimenti tributari: le principali novità

Nella GU del 12/01/2024 è stato pubblicato il D.lgs. 1/2024 in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli adempimenti tributari. Di seguito si illustrano le principali novità.

Presentazione delle dichiarazioni fiscali

Relativamente alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ( gia’ a partire dal 2024)  viene anticipato :

  • dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte su redditi e di IRAP;
  • dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Versamento minimo di IVA e ritenute d’acconto

E’ stato modificato l’importo del versamento minimo per IVA e ritenute d’acconto.

Si incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo può rimandare il versamento al periodo successivo.

Qualora l’imposta non superi il limite di 100 euro il versamento dovra’ effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e, comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Nella disciplina precedente il limite era fissato in lire cinquantamila (25,82 euro).

Il  decreto attuativo della riforma fiscale interviene sulle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo non elevato stabilendo che, con riferimento ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Le ritenute interessate sono quelle applicate:

  • ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi;
  • alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

La disposizione stabilisce che il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500 euro con un termine di versamento unificato al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

Dunque, il nuovo calendario fiscale del condominio prevede i pagamenti delle ritenute:

  • entro il 16 giugno (invece del 30 giugno);
  • entro il 16 dicembre (in luogo 20 dicembre) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito, vale a dire 500 euro;
  • entro il 16 gennaio (16 del mese successivo) per le ritenute nel mese di dicembre.
Contribuenti minimi e forfetari

A decorrere dall’anno d’imposta 2024 (mod. CU 2025) i sostituti d’imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione unica dei redditi di lavoro autonomo (cd. CUA”)  nei confronti dei contribuenti minimi/forfetari a cui corrispondano compensi, comunque denominati.

Depositario delle scritture contabili

Se  il contribuente che ha affidato l’incarico di tenuta/conservazione cessi l’incarico non provvede alla presentazione del mod. AA/9 / Mod. AA/7 all’Agenzia  nei successivi 60 gg (cioè entro 90 gg dalla cessazione dell’incarico) il depositario:

  • avvisa il contribuente tramite PEC/racc. A/R che comunicherà all’Agenzia la cessazione
  • provvede all’invio di tale comunicazione all’Agenzia Entrate.

Copia della comunicazione è resa disponibile al contribuente nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

A decorrere dalla data di invio di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere col domicilio fiscale del contribuente.

Con Provvedimento dell’Agenzia è approvato il modello di comunicazione che il depositario deve utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica .

Sospensione invio di comunicazioni e inviti

E’ introdotto un periodo “di sospensione” dell’attività degli uffici nei mesi di agosto e dicembre.

In particolare è previsto che, salvi i casi di “indifferibilità e urgenza”:

dal 1/08 al 31/08 e dal 1/12 al 31/12 di ciascun anno è sospeso l’invio dei seguenti atti, elaborati/emessi dall’Agenzia Entrate:

  • avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati (artt. 36-bis, DPR 600/73 ed art. 54-bis, DPR 633/72) e formali (art. 36-ter, DPR 600/73)
  • liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 1, c. 412, L. 311/2004)
  • lettere di compliance, di cui all’art. 1, co. 634-636, L. 190/2014.
Crediti d’imposta

Si  introduce la salvaguardia dei crediti d’imposta spettanti che non sono stati oggetto di indicazione nelle dichiarazioni annuali

In particolare, è disposto che non comporta decadenza dal beneficio:

  • la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni nelle dichiarazioni annuali: mod. Redditi ed IRAP, mod. Iva e mod. 770
  • relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31/12/2022 (periodo 2023).

Nota: così, rimane, utilizzabile il credito d’imposta effettivamente spettante non indicato a quadro RU del modello Redditi 2024 (es: bonus investimenti 4.0).

Poichè la norma non ha effetti retroattivi, non potrà trovare applicazione in relazione ai crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva (o la giurisprudenza) ha ritenuto essenziale l’indicazione in dichiarazione (è il caso di numerosi crediti d’imposta per R&S, per investimenti in aree svantaggiate, ecc.).

Quadro RS – aiuti di stato:

Resta ferma la “illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale” non indicato nel quadro RS del mod. Redditi (o IS del mod. Irap), come espressamente indicato anche nelle istruzioni a tali dichiarazioni.

Buona parte della  dottrina non ritiene che l’aiuto non indicato debba considerarsi perso.

In ogni caso , in tale situazione è opportuno regolarizzare l’omissione tramite dichiarazione integrativa definibile mediante ravvedimento operoso (RM 58/2021 e FAQ AdE 17/11/2022).

Regime premiale ISA

Per i soggetti che accedono al cd. “regime premiale ISA” è disposto il seguente incremento delle soglie di esonero:

dall’apposizione del visto di conformità: per la compensazione orizzontale di crediti per un importo non superiore a:

  • relativamente all’IVA: € 70.000 annui (in luogo di € 50.000)
  • relativamente alle imposte dirette ed IRAP: € 50.000 annui (in luogo di € 20.000)

dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia: per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a € 70.000 annui (in luogo di € 50.000).

Si ricorda che l’accesso al regime premiale è subordinato all’esito di affidabilità fiscale ottenuto dalla dichiarazione dei redditi presentata, il cui livello è individuato annualmente con Provvedimento dell’Agenzia

Dichiarazione “semplificata” per dipendenti e pensionati

L’Agenzia Entrate, utilizzando le informazioni trasmesse da soggetti terzi ed i dati disponibili in Anagrafe tributaria, predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi “precompilata” per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Tali contribuenti possono, così, accedere alla dichiarazione precompilata per verificare i dati ivi indicati, potendoli riconfermare o modificare.

Si prevede, ora, in via sperimentale, che il controllo del contribuente sia effettuato:

  • non più sui campi del modello dichiarativo
  • ma facendo accesso diretto nell’area riservata del sito dell’Agenzia; i dati che vengono così confermati/modificati (tramite “percorso semplificato e guidato”) sono riportati automaticamente nei campi corrispondenti della dichiarazione precompilata (che prende il nome di “dichiarazione semplificata”), che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

In sostanza, si dovrebbe trattare di un’apposita sezione del “Cassetto fiscale” in cui si troveranno gli oneri/redditi comunicati da terzi (mod. CU, spese sanitarie, ecc.) suddivisi per tipologia; sarà il software dell’Agenzia ha inquadrare il componente nell’ambito dei diversi righi della dichiarazione.

Dal 2025, in via progressiva, dette informazioni saranno rese disponibili anche per il tramite degli intermediari abilitati incaricati, che possono confermarli/modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi

Nota: di fatto, commercialisti/consulenti del lavoro e CAF potranno procedere a predisporre e presentare, in nome e per conto del contribuente, un “730 semplificato” (in luogo di un 730 “ordinario”).

E’ inoltre disposto che:
le esclusioni dai controlli previsti in caso di presentazione della dichiarazione precompilata si applicano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata.

Attuazione: le modalità attuative sono demandate ad apposito Provvedimento dell’Agenzia.

Precompilata – comunicazione di redditi fuori dal MOD. CU

Con riferimento alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata è disposto che:

con DM sono individuati termini e modalità con cui i terzi trasmettono all’Agenzia Entrate

  • oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito/detrazioni dall’imposta (spese sanitarie, interessi passivi su mutui, contributi previdenziali, ecc.)
  • anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.
Precompilata per persone fisiche con Partita Iva

Si prevede che a decorrere dal 2024 (dunque, con riguardo al periodo d’imposta 2023) in via sperimentale, l’Agenzia:

  • rende disponibili telematicamente, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi e i dati contenuti nelle CU trasmesse dai sostituti d’imposta
  • entro il 30/04 di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Inoltre:

  • con riguardo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
  • si applicano i limiti ai poteri di controllo

Anche in tal caso, l’accesso alla precompilata per la nuova platea può essere effettuato direttamente dai contribuenti o dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Estensione della dichiarazione semplificata

A decorrere dal 2024, in via progressiva:

  • nel mod. “730 semplificato”
  • potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riferibili alle persone fisiche senza P.IVA (es: redditi diversi di natura finanziaria; contribuenti con investimenti esteri; ecc.)

Nota: la progressiva implementazione delle categorie di soggetti che potranno avvalersi del mod. 730 comporterà che la dichiarazione semplificata sarà accessibile da parte di tutte le persone fisiche diverse da imprenditori e professionisti (che dovranno ancora presentare il mod. Redditi PF)

Inoltre, dal 2024, i titolari di redditi di lavoro dipendente/assimilato che presentano il mod. 730:

  • anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio annuale
  • possono (facoltà) chiedere direttamente all’Agenzia Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione o effettuare il pagamento del dovuto (viene, dunque, estesa i contribuenti con un sostituto d’imposta la facoltà finora prevista per i soli contribuenti privi di sostituto d’imposta).

In caso di presentazione del 730 precompilato a debito, il sistema rende disponibile la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata, e successivamente trasmessa, dallo stesso sistema.

Modello Unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia

Al fine di semplificare il conferimento delle deleghe agli intermediari, è disposto che il contribuente possa delegare gli intermediari abilitati all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia Entrate e dall’Agenzia Entrate-Riscossione, compilando un unico modello.

Ciò agevola l’intermediario, fissando un termine unico di scadenza per tutti i servizi delegati (anche al fine di un eventuale rinnovo).

Il contribuente è comunque tenuto ad individuare, in modo puntuale, i servizi da delegare.

Inoltre:

  • la delega scade il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è conferita
  • rinuncia alla delega: è comunicata dagli intermediari esclusivamente in via telematica
Invio dati delle spese sanitarie al Sistema TS

I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, finalizzati a permettere all’Agenzia la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata:

  • a decorrere dal 2024
  • provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale entro i termini che saranno stabiliti da apposito D.M. attuativo.
Servizi digitali – Cassetto Fiscale Potenziato

Il potenziamento  sarà realizzato tramite la messa a disposizione dei contribuenti di servizi digitali per, tra l’altro:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a “Civis”)
  • consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento del mod. RLI)
  • consentire l’ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia
  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
  • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia Entrate;
  1. esponendo:
    • oltre a tutti gli atti/comunicazioni gestiti dall’Agenzia Entrate riguardanti il contribuente
    • anche quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’agenzia delle Entrate (già disponibili nell’area riservata del sito di AdE-R)
  2. consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul Cassetto fiscale.

Con uno/più Provvedimenti dell’Agenzia saranno  definite le regole tecniche per l’utilizzo di detti servizi digitali ai contribuenti (ed eventualmente agli intermediari da loro delegati).

Corrispettivi telematici

Per i dettaglianti che adottano “sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico la norma  dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata:

  • mediante soluzioni software che consentano la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi col processo di pagamento elettronico
  • nel caso di operazione commerciale regolata con carta di credito/debito o altra forma di pagamento elettronico.

Cio’ significa che  in futuro gli “ordinari” Registratori telematici potrebbero essere sostituiti da apparecchi che, interfacciandosi col POS, consentono l’immediata memorizzazione e la trasmissione telematica (anch’essa immediata o nei 12 gg successivi) nel momento stesso in cui viene passata la carta/bancomat, purché vi sia la medesima garanzia di “sicurezza e inalterabilità dei dati” assicurata dai RT/server RT.

Con uno o più Provvedimenti dell’Agenzia sono definite le regole tecniche.

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