Il legislatore con la nuova disciplina sulla crisi d’impresa va incontro all’esigenza di salvaguardare la cosiddetta “continuità aziendale”.
L’impresa si trova in situazione di continuità aziendale quando è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività.
L’obiettivo della norma è quello di mantenere in vita l’impresa, la sua attività e il suo valore economico sociale attraverso l’individuazione tempestiva dei segnali di crisi aziendale e la prevenzione della successiva insolvenza.
La novità della riforma è data dall’introduzione dell’obbligo di un’analisi previsionale dell’attività dell’impresa al fine di controllare costantemente l’andamento dal punto di vista economico finanziario, analisi da sempre necessaria per il buon funzionamento delle aziende.
A tal fine sono stati introdotti nuovi obblighi organizzativi e amministrativi in capo all’imprenditore.
La modifica all’art. 2086 del codice civile prevede infatti:
- l’obbligo, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
- l’obbligo, per l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- l’obbligo per l’imprenditore individuale di adottare “misure idonee” a rilevare tempestivamente lo stato di crisi secondo i criteri fissati per le società volte ad assumere “senza indugio” le iniziative necessarie a farvi fronte.
Pertanto gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dovranno essere idonei alla valutazione continuativa delle condizioni di equilibrio economico e finanziario dell’impresa – attuali e prospettiche – e della sostenibilità dell’indebitamento consentendo:
- il monitoraggio continuo dell’andamento aziendale presente e prospettico (economico e finanziario);
- l’analisi della sostenibilità del debito;
- la predisposizione accurata ed affidabile dell’informativa finanziaria nel quadro della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio;
- il monitoraggio continuativo delle condizioni operative che assicurano la continuità aziendale (almeno per i successivi 12 mesi).
In considerazione delle nuove disposizioni introdotte dal codice della crisi di impresa, l’organo di gestione non dovrà solo predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ma dovrà necessariamente prevedere anche un sistema di monitoraggio dello stesso, a fronte del costante mutamento delle condizioni in cui opera la società.
L’istituzione degli adeguati assetti comporta:
- una corretta strutturazione e un corretto collocamento delle funzioni aziendali, che assicurino un’idonea separazione di ruoli e responsabilità;
- la definizione di un insieme di procedure e di regole interne che consenta di individuare, raccogliere e utilizzare in modo affidabile le informazioni disponibili all’interno dell’impresa
- l’adozione degli strumenti necessari per ottenere dati completi, consistenti, accurati ed appropriati sui quali basare le decisioni e le scelte.
Vale la pena di segnalare che l’introduzione degli adeguati assetti costituisce in generale un grande opportunità per l’azienda consentendole un monitoraggio costante dell’andamento aziendale e la possibilità di migliorare costantemente i propri risultati, controllando in tempo reale quanto sta accadendo internamente ed esternamente.
Nello specifico intento della norma attraverso l’adeguato assetto sarà possibile individuare tempestivamente quelli che la norma individua come “segnali di crisi”:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esposizioni debitorie verso alcuni “creditori pubblici qualificati”;
- INPS;
- INAIL;
- AGENZIA DELLE ENTRATE;
- AGENZIA DELLE ENTRATE;
- RISCOSSIONE.
Si segnala che con la riforma della crisi d’impresa sono autorizzati a inviare segnalazioni al ricorrere del superamento di livelli predefiniti di indebitamento. La segnalazione viene inviata all’imprenditore e all’organo di controllo, ove esistente, nella persona del Presidente del Collegio Sindacale in caso di organo collegiale a mezzo Pec, o raccomandata A.R., all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.
Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
L’imprenditore individuale o collettivo deve pertanto assicurare oggi per obbligo di legge la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di dissesto finanziario e non sia possibile dimostrare di aver adottato un adeguato assetto amministrativo organizzativo e contabile si segnala che:
- la mancata istituzione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile costituisce una grave irregolarità nella gestione, ex articolo 2409 C.C. in capo agli amministratori nelle società e agli imprenditori individuali.
In sostanza, il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza stabilisce che l’imprenditore o amministratore di società ( sia di persone che di capitali) siano responsabili illimitatamente con il loro patrimonio personale in caso di crisi d’impresa qualora non possano dimostrare di aver adottato adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili previsti dalla norma.
I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori approfondimenti.