Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari ad applicare l’innalzamento a 3.000,00 Euro del limite di esenzione da contribuzione e tassazione dei fringe benefit (beni, servizi e valori) riconosciuti anche ad personam dal datore di lavoro – in cui rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas – previsto dal “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023).
Come si ricorderà questa agevolazione riguarda esclusivamente i lavoratori con figli a carico ed è limitato al periodo d’imposta 2023.
Di seguito, si riepilogano i chiarimenti di maggiore interesse per i datori di lavoro.
Relativamente ai lavoratori beneficiari l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi interpretativi precisando che l’innalzamento del limite di esenzione riguarda sia i lavoratori dipendenti che i percettori di redditi assimilati (quali collaboratori coordinati e continuativi, amministratori di società, tirocinanti) che abbiano anche un solo figlio a carico.
Viene, inoltre, chiarito che l’agevolazione può essere riconosciuta in misura intera ad ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Si precisa che spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché percepisce l’assegno unico e universale (AUU), oppure qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli a carico al percettore di reddito complessivo di ammontare più elevato.
A questo proposito l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), sono fiscalmente a carico i figli che nel periodo d’imposta hanno un reddito (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a euro 2.840,51 (per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000,00).
Si precisa che ai fini dell’applicazione dell’innalzamento del tetto di esenzione la condizione di avere almeno un figlio fiscalmente a carico deve sussistere al 31 dicembre 2023 e che tale condizione deve risultare da una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
Questo aspetto merita particolare attenzione, in quanto il venir meno della suddetta condizione entro il 31 dicembre 2023 implica la piena assoggettabilità a contribuzione e a tassazione ordinaria dell’intero valore riconosciuto a titolo di fringe benefit nel corso del periodo d’imposta 2023. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il lavoratore dovrebbe darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro sostituto d’imposta, affinché possa procedere al recupero dell’agevolazione non spettante e ad effettuare entro i termini le conseguenti operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (qualora avvenga nel corso del 2023).
Per quanto riguarda l’obbligo per il datore di lavoro di informare preventivamente al riconoscimento dell’agevolazione le rappresentanze sindacali presenti in azienda, l’Agenzia delle Entrate precisa che il beneficio possa essere riconosciuto anche prima di avere effettuato la suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la fine del periodo d’imposta 2023.
Per i soggetti senza figli a carico si evidenzia che viene confermato l’ordinario limite di esenzione pari ad Euro 258,23.
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Sindacale, e-mail sindacale@ascom.bo.it, tel. 051.6487402.