Nuovi adempimenti a seguito del decreto 24-2023 per la tutela dei dipendenti che denunciano illeciti nel posto di lavoro. Cosa bisogna fare
Si affacciano a breve nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro privati per il rispetto della nuova normativa in tema di protezione dei dipendenti che denunciano illeciti.
Il whistleblowing è la pratica di segnalare o denunciare attività illegali, immorali o fraudolente all’interno di un’organizzazione, di solito da parte di un dipendente o di un terzo esterno. Questo atto di coraggio può riguardare frodi finanziarie, violazioni delle leggi ambientali o della sicurezza sul lavoro, discriminazione, corruzione o altre violazioni etiche. I whistleblower mettono a rischio la propria carriera e reputazione per esporre la verità e promuovere la trasparenza e l’integrità. Possono farlo segnalando internamente all’organizzazione o coinvolgendo enti esterni come autorità governative o organizzazioni non governative. Il whistleblowing svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro la corruzione, nell’assicurare la responsabilità delle organizzazioni e nel promuovere un ambiente di lavoro etico e onesto.
Il panorama normativo prevende la redazione e l’applicazione di procedure di WHISTLEBLOWING che prevedono canali di comunicazione utili a favorire le segnalazioni interne all’azienda , garantendo l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti
La tutela può riguardare anche lavoratori autonomi, non dipendenti ma con rapporto di collaborazione o consulenza,
I canali di segnalazione possono prevedere l’utilizzo di forme scritte, digitali o con conversazioni dirette con il segnalante.
La gestione del canale di segnalazione può essere affidata a un soggetto esterno che in maniera autonoma possa raccogliere le segnalazioni ed effettuare le indagini necessarie.
Questi soggetti devono:
a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute con riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Per ulteriori informazioni siete inviati a contattare l’ufficio Ambiente di Ascom Confcommercio tramite mail ambiente@ascom.bo.it o tramite telefono 0516487659.