Con la circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, l’INPS fornisce le modalità operative per la presentazione semplificata delle domande di accesso all’ammortizzatore sociale “unico” in favore dei datori di lavoro e lavoratori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Emilia-Romagna.
L’integrazione al reddito può essere richiesta dai datori di lavoro privati a favore dei dipendenti che:
- a prescindere dal Comune di residenza o di domicilio, non hanno potuto lavorare per uno o più giorni in quanto la sede di lavoro, ubicata in uno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 al Decreto Legge 61/2023 (vedi nell’Area Download), è stata chiusa per effetto dell’alluvione;
- risiedono o sono domiciliati in uno del Comuni elencati nell’Allegato 1 e non hanno potuto recarsi al lavoro per uno o più giorni a causa di impedimenti conseguenti all’alluvione (provvedimento normativo o amministrativo, interruzione o impraticabilità delle strade, inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio, ecc.).
Termini e modalità di invio della domanda
L’INPS precisa che le domande potranno essere inviate a partire dal 15 giugno 2023 e fino alla fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione dell’attività lavorativa a cura del datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia nel caso in cui la misura di sostegno al reddito venga richiesta per i lavoratori dipendenti residenti o domiciliati in uno dei Comuni alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro.
In sede di presentazione della domanda i datori di lavoro, compresi quelli agricoli, dovranno compilare e inviare all’INPS, tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all’interno del Cassetto Previdenziale, un file in formato .csv, contenente i dati finalizzati all’erogazione dell’indennità.
Nella domanda i datori di lavoro dovranno altresì indicare l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità, ordinanza prefettizia o comunale) riferito alla situazione emergenziale e il possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dai lavoratori attestante la causa che ha determinato l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa.
Misura e durata dell’ammortizzatore
L’integrazione al reddito è di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali ed è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa fino ad un massimo di 90, oppure fino ad un massino di 15 giorni per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro.
Agevolazioni e semplificazioni procedurali
L’INPS precisa che per questa particolare tipologia di ammortizzatore sociale, come previsto dal Decreto Alluvione, non è dovuto il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro e che i periodi richiesti non incidono ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di durata degli ammortizzatori sociali.
Sul versante delle semplificazioni procedurali, l’Inps chiarisce che, in questo caso, l’invio dell’informativa alle organizzazioni sindacali normalmente prevista non è obbligatoria e che qualora i datori di lavoro ritenessero opportuno inviarla, ciò potrà avvenire anche dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
e-mail sindacale@ascom.bo.it, tel. 0516487402.