Si segnala che le aziende del commercio, servizi, pubblici esercizi e alberghi (che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale gestito dall’Inps) che abbiano ridotto o sospeso l’attività a causa di eventi atmosferici possono richiedere all’Inps le integrazioni salariali a copertura della retribuzione non corrisposta ai dipendenti nelle giornate di chiusura o riduzione dell’orario per impraticabilità dei locali.
In questi casi, trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili, si ricorda che sono previste le seguenti semplificazioni e agevolazioni:
- la relazione tecnica da allegare alla domanda da presentare all’Inps non prevede l’indicazione di dati relativi all’andamento economico-finanziario dell’attività;
- l’integrazione salariale può essere chiesta anche per lavoratori con un’anzianità di effettivo lavoro inferiore a 30 giorni;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale normalmente dovuto;
- le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa alle organizzazioni sindacali (contenente le cause della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la durata prevedibile del periodo per cui si richiede l’integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati) può avvenire dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali di Confcommercio Ascom Bologna è a disposizione per ogni ulteriore informazione e assistenza
Tel: 051.6487402; e-mail: sindacale@ascom.bo.it