Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 5 maggio 2023 è entrato in vigore l’atteso “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) che prevede una serie di misure che incidono su più fronti: flessibilità in ingresso nel mercato del lavoro, incentivi all’occupazione e contrasto all’erosione del potere d’acquisto delle retribuzioni causata dall’inflazione.
Vediamo in sintesi quali sono le principali novità che interessano i datori di lavoro.
DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
Il Decreto Lavoro abroga le causali previste dal “Decreto Dignità” che hanno limitato il ricorso ai contratti a tempo determinato oltre i 12 mesi di durata e i rinnovi.
Si conferma il limite massimo di durata di 24 mesi, così come la possibilità di stipulare nuovi contratti a termine (o di prorogarli) senza causale per una durata non superiore a 12 mesi, mentre è stata affidata alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare i casi nei quali è possibile apporre un termine oltre i 12 mesi, prorogare oltre tale durata, ovvero procedere a un rinnovo (indipendentemente dalla durata), ferma restando comunque la causale sostitutiva.
In attesa della definizione da parte della contrattazione collettiva applicata in azienda di una specifica disciplina, e comunque fino al 30 aprile 2024, è consentito alle parti individuali superare la soglia dei 12 mesi di durata (oppure procedere al rinnovo di un contratto precedente) individuando «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» che giustifichino l’apposizione di un termine al rapporto rapporto a termine. Dopo il 30 aprile 2024 si dovrà esclusivamente fare riferimento alle casistiche prevista dalla contrattazione collettiva.
MODIFICHE AL “DECRETO TRASPARENZA” (D. LGS. N. 104/2022)
Si prevede la semplificazione delle informazioni da fornire ai lavoratori all’atto dell’assunzione ai sensi del cosiddetto “Decreto Trasparenza” entrato in vigore ad Agosto 2022. Dall’entrata in vigore del Decreto Lavoro alcuni degli obblighi informativi si intendono, infatti, assolti con l’indicazione dei riferimenti normativi o col rinvio al contratto collettivo applicato, anche aziendale.
La semplificazione riguarda le seguenti informazioni:
- durata del periodo di prova;
- formazione;
- durata delle ferie e degli eventuali congedi retribuiti;
- periodo di preavviso;
- retribuzione;
- programmazione dell’orario normale di lavoro, lavoro straordinario nonché eventuali condizioni per il cambiamento di turno;
- variabilità della programmazione del lavoro (se il rapporto di lavoro non prevede un orario di lavoro programmato);
- indicazione degli enti e degli istituti a cui il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali e assicurativi.
Tali informazioni possono essere fornite con la consegna o la messa a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché degli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
Incentivi per assunzioni e trasformazioni di percettori Assegno di inclusione
Il Decreto Lavoro prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza e l’istituzione dell’Assegno di inclusione.
Ai datori di lavoro privati che assumeranno beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo annuo di 8.000 euro.
Lo sgravio è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero fruiti per i contratti a tempo determinato.
Per le assunzioni dei beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi (comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro) in misura pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e fino al massimale annuo di 4.000 euro.
Incentivi per l’assunzione di giovani under 30 “Neet”
Le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato effettuate dai datori di lavoro privati dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- non avere compiuto 30 anni di età;
- non lavorare, nè essere inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- essere registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
sono incentivate per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali del lavoratore neo assunto.
Tale incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella misura del 100% prevista fino al 31 dicembre 2023 e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo, l’incentivo si riduce al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (TAGLIO DEL “CUNEO FISCALE”)
Questa misura va a rafforzare i tagli del cuneo fiscale già previsti dalla Legge di bilancio 2022 con l’obiettivo di incrementare le retribuzioni nette dei dipendenti a parità di costi per i datori di lavoro.
Per i periodi di paga che vanno dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), viene, infatti, innalzata dal 2% al 6% l’aliquota di riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile annua non superiore a 35.000 Euro.
La riduzione è pari al 7% se la retribuzione imponibile non supera i 25.000 Euro.
AUMENTO FRINGE BENEFITS A EURO 3000 PER DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO
Per i dipendenti con almeno un figlio a carico, per il solo periodo d’imposta 2023, si prevede l’esenzione da contribuzione e tassazione del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas fino al limite massimo complessivo di 3.000 Euro.
Tale limite è applicabile se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale del figlio a carico.
Si ricorda che nel predetto limite vanno computati cumulativamente, oltre alle bollette rimborsate, tutti i valori relativi ai beni ceduti e servizi prestati nell’anno, quali ad esempio: auto, alloggio, prestiti, cellulare, computer e buoni acquisto.
Considerato che la novità ripropone (aggiungendo solo la condizione della presenza di almeno un figlio a carico) quanto già disciplinato nel 2022, si ritiene che siano applicabili i chiarimenti già forniti dall’Agenzia Entrate con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022.
Si segnala che i datori di lavoro sono tenuti ad informare le eventuali rappresentanze sindacali unitarie preventivamente al riconoscimento dei fringe benefit esenti a soggetti con figli a carico oltre la normale soglia di 258,23 Euro, che continuerà a valere (senza rimborso delle utenze) per i dipendenti senza figli a carico.
PRESTAZIONI OCCASIONALI (PRESTO) NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE
Il Decreto Lavoro prevede l’incremento a 15.000 Euro del limite massimo di compensi che può essere erogato alla pluralità dei prestatori occasionali dal singolo utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Inoltre, nei suddetti settori viene innalzato a 25 dipendenti a tempo indeterminato il limite occupazionale oltre il quale è vietato il ricorso alle prestazioni occasionali ai sensi del D.L. 50/2017.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali:
Tel: 051.6487402; e-mail: sindacale@ascom.bo.it