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Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria: un rapporto circolare

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

In pratica si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali, si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

Il Medico Competente “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi” non solo “ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” ma anche, ovviamente, ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione e protezione (e non solo), dal momento che la “valutazione dei rischi” è definita dal D.Lgs.81/08 come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (art.2 c.1 lett.q) D.Lgs.81/08).

Quindi, il rapporto tra la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi e la programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria non si esaurisce nella relazione di propedeuticità che è stata finora sottolineata.

Una volta che il Medico Competente abbia collaborato pienamente e attivamente alla valutazione dei rischi ed abbia elaborato un coerente protocollo sanitario, anche dalla stessa effettuazione della sorveglianza sanitaria da un lato deriveranno delle conseguenze sul piano della valutazione dei rischi e dall’altro, più specificatamente, tale soggetto trarrà informazioni utili (e vincolanti) per l’attività di collaborazione alla valutazione dei rischi, in una logica di biunivocità – o, se si preferisce, di “circolarità” – che caratterizza la relazione tra tali due attività.

Anzitutto, per quanto concerne la valutazione dei rischi in quanto tale (e quindi ciò che interessa, oltre al Medico Competente, anche il datore di lavoro, l’RSPP e, in termini di consultazione, l’RLS), non è inutile ricordare che essa “deve essere immediatamente rielaborata quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità” (art.29 c.3 D.Lgs.81/08) e che, in sede di riunione periodica, “il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria” (art. 35 c.2 lett.a) e b) D.Lgs.81/08).

Inoltre, il Medico Competente “comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori” (art.25 c.1 lett.i) D.Lgs.81/08).

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