Entro il 31 gennaio 2023 (per le aziende che applicano il C.C.N.L. del Turismo Federalberghi la scadenza è posticipata al 20 febbraio 2023) i datori di lavoro che nel corso del 2022 hanno fatto ricorso a lavoratori in somministrazione devono effettuare (tramite consegna a mano con firma per ricevuta, raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.) la comunicazione – prevista dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2015 – alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o, in mancanza, ai sindacati territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, contenente i seguenti dati:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata di tali contatti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Si evidenzia che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 Euro.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali (tel. 051.6487422 – e-mail sindacale@ascom.bo.it).