La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede numerose e importanti disposizioni in materia di lavoro in vigore dal 1° gennaio 2023.
Vediamo in sintesi le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro.
Incentivi all’occupazione
La Legge di Bilancio prevede per il 2023 tre misure che incentivano l’occupazione. Si evidenzia che la loro applicazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
1) Esonero contributivo per assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36
Riguarda le assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato effettuate nel 2023 di lavoratori di età inferiore ai 36 anni che in precedenza non abbiano avuto rapporti a tempo indeterminato.
I datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi a loro carico fino ad un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno per un periodo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati con sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Si evidenzia che per poter beneficiare di questo esonero occorre non aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi per giustificato motivo oggettivo di lavoratori inquadrati con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
2) Esonero contributivo per l’assunzione / trasformazione a tempo indeterminato di percettori del reddito di cittadinanza
A favore dei datori di lavoro che nel 2023 stipulano contratti a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato contratti a tempo determinato con soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo di 12 mesi fino all’importo massino di 8.000 euro.
3) Incentivo all’occupazione femminile
Si tratta dell’esonero totale fino ad un massimo di 8.000 euro annui dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzione a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato effettuate nel 2023 di:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età in settori economici con una disparità occupazionale maschile e quella femminile superiore di almeno il 25% il dato medio nazionale, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Si segnala che ai fini dell’accesso al suddetto incentivo è necessario che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato realizzi un incremento occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti.
Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori
Sulla scia delle misure adottate nel 2022, per il 2023 è prevista una riduzione dell’aliquota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici), pari al:
- 2% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 2.692 euro;
- 3% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 1.923 euro.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo nel mese di dicembre sono maggiorati del rateo di tredicesima spettante.
Detassazione premi di risultato
La Legge di Bilancio incentiva l’erogazione di salario variabile; prevede infatti la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile sulle somme erogate nel 2023 a titolo di:
- premi di risultato la cui erogazione è legata al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
oppure
- partecipazione agli utili dell’impresa;
nei limiti di 3.000 Euro a favore dei dipendenti con un reddito da lavoro non superiore nell’anno precedente quello di erogazione a 80.000 Euro.
Si evidenzia che l’adesione da parte delle aziende associate a Confcommercio Ascom Bologna all’Accordo Regionale sottoscritto il 23 febbraio 2017 da Confcommercio Emilia-Romagna con le organizzazioni sindacali regionali CGIL, CISL e UIL consente di applicare il regime fiscale agevolato sopra illustrato.
Detassazione delle mance
A partire dal 2023 le somme erogate (anche con mezzi di pagamento elettronici) dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari) con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 Euro sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
La nuova norma prevede che tali somme non siano utili al calcolo del trattamento di fine rapporto e siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il lavoratore può rinunciare al beneficio e optare per la tassazione e la contribuzione ordinaria.
Proroga smart working per i lavoratori fragili
Viene prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di lavorare in smart working.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare ai lavoratori fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche mediante l’adibizione a diversa mansione a parità di inquadramento.
Si segnala che, a differenza di quanto previsto fino al 31 dicembre 2022, il diritto allo smart working riguarda i lavoratori fragili affetti dalle patologie indicate nel D.M. del 4 febbraio 2022.
Prestazioni occasionali (Voucher)
Si estende l’ambito di applicazione delle prestazioni occasionali ai sensi del D.L. n. 50/2017.
In particolare, viene innalzato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo dei compensi che, nel corso di un anno civile, ciascun datore di lavoro può corrispondere per prestazioni occasionali alla totalità dei lavoratori.
Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.
Inoltre, è ampliato il numero massimo dei dipendenti a tempo indeterminato che un datore di lavoro può occupare per poter utilizzare prestazioni di lavoro occasionale. Il limite dimensionale passa infatti da 5 a 10 dipendenti (numero medio di dipendenti del semestre precedente).
Congedo parentale
Per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 si prevede l’incremento dal 30% all’80% dell’indennità di congedo parentale riconosciuta dall’Inps per un mese da beneficiare in alternativa tra i genitori entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).
Proroga della CIGS per cessazione dell’attività
La Legge di Bilancio 2023 proroga a tutto il 2023 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
Tale possibilità è subordinata alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in presenza di una delle seguenti ipotesi:
- risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
- sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
- siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell’azienda in oggetto.
Incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro
Si prevede un incentivo a favore dei lavoratori dipendenti che, pur maturando entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato con la cosiddetta “Quota 103” (62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva), decidano di rimanere in servizio.
I dipendenti potranno infatti decidere se:
- continuare col versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione previdenziale a proprio carico in modo da aumentare l’importo della futura pensione
- fruire dell’incentivo, ovvero, rinunciare al versamento di contributi pensionistici a proprio carico e ricevere in busta paga l’importo della suddetta contribuzione.
L’applicazione di questa misura è subordinata all’emanazione di un decreto ministeriale che dovrà definire le modalità attuative.
Per ogni ulteriore informazione o approfondimento contattare l’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali di Confcommercio Ascom Bologna (tel. 051.6487402; email sindacale@ascom.bo.it)