Secondo l’articolo 2 del D. Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è ”l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Il controllo sanitario dei lavoratori è una delle misure generali di tutela indicate dal Testo Unico della Sicurezza per la protezione contro i rischi occupazionali e l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria è in capo al Datore di lavoro come esplicitato dallo stesso Decreto all’art. 18.
Infatti il Datore di Lavoro, o il Dirigente secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, deve nominare il medico competente affinché egli effettui la sorveglianza sanitaria nelle seguenti circostanze previste dall’art. 41: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. È sempre l’art. 18 a determinare che il Datore di Lavoro o il Dirigente, nell’affidare i compiti ai lavoratori, debba tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
Va anche ricordato che incombe sul medesimo l’obbligo di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il soggetto incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria è invece il medico competente che, come definito all’art. 25, comma 1, collabora con il Datore di Lavoro e il servizio di prevenzione e protezione anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria. Sempre secondo lo stesso comma, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Per comprendere se l’obbligo di sorveglianza sanitaria sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’art. 41 e quindi gli obblighi a carico del datore di lavoro connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente (incluse eventuali prescrizioni/limitazioni), oppure se il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica.
Secondo quanto emerso dalla dalla Commissione parlamentare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tali disposizioni prevedono precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell’alveo dell’articolo 41.