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Fringe benefit e rimborso bollette: entra in vigore l’innalzamento a 3.000 euro del limite esente per il 2022

Dal 19 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge “Aiuti quater” che, nell’ambito delle misure straordinarie di contrasto del “caro bollette”, prevede per il periodo d’imposta 2022 l’innalzamento a 3.000 Euro del limite esente da contribuzione e tassazione del valore dei fringe benefit (ad esempio: buoni spesa, buoni carburante, auto aziendale ad uso promiscuo, alloggio) e delle somme erogate dai datori di lavoro a dipendenti, collaboratori e amministratori a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Il Decreto “Aiuti quater” ha portato a 3.000 Euro il limite che il Decreto “Aiuti bis” uscito a settembre di quest’anno aveva fissato a 600 Euro, pertanto, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 35/E, che di seguito si riepilogano, si possono applicare anche al nuovo e più alto tetto di esenzione.

  • I fringe benefit o i rimborsi spese possono essere corrisposti unilateralmente dai datori di lavoro anche ad personam a singoli soggetti e si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023.
  • Le utenze rimborsabili devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore (o dal coniuge o da familiari indicati all’art. 12 del TUIR), a prescindere dalla residenza o dal domicilio negli stessi.
  • Tra le utenze rimborsabili rientrano anche quelle intestate al condominio per la quota a carico dei condòmini e quelle sostenute dal locatario nel caso in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di rimborso analitico e non forfettario.
  • Il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro copia delle bollette e dell’attestazione di pagamento, oppure, in alternativa, rilasciare un’autocertificazione scritta al datore di lavoro con la quale si riportino gli elementi necessari per identificare le utenze (ad esempio: numero e intestatario fattura, eventuale rapporto di parentela, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento).
  • In ogni caso, il lavoratore è obbligato a consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti di non aver già ricevuto il rimborso da altri datori di lavoro.
  • Sono rimborsabili anche le utenze relative a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022.
  • In caso di superamento del limite di 3.000 Euro annui, tutti i valori dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme rimborsate per utenze domestiche, saranno assoggettate a contributi e tassazione per l’intero importo erogato e quindi anche per la quota di valore inferiore al limite di 3.000 Euro.
  • Nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire un eventuale premio di risultato detassato con il riconoscimento di fringe benefit (anche sotto forma di rimborso delle spese per le utenze domestiche), il superamento del limite di esenzione determina l’applicazione della tassazione ordinaria e della contribuzione sull’intero valore.

Si evidenzia che a questo limite di esenzione si aggiunge quello di 200 Euro relativo ai buoni per l’acquisto di carburanti – previsto (sempre per il solo periodo d’imposta 2022) dal Decreto “Ucraina” uscito a marzo – che i datori di lavoro possono riconoscere in questo caso solo ai dipendenti, portando quindi il limite complessivo di esenzione a 3.200 Euro.

Ricordiamo che Confcommercio Ascom Bologna ha stipulato una convenzione con Edenred, che tra i servizi di welfare aziendale, mette a disposizione dei datori di lavoro anche buoni acquisto e buoni carburante.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Sindacale, e-mail sindacale@ascom.bo.it, tel. 051.6487402.

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