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Rimborsi delle bollette esenti fino a 600 euro per il 2022

L’Agenzia Entrate con circolare n. 35/E del 4 novembre 2022 fornisce importanti  chiarimenti sull’incremento previsto dal Decreto Aiuti bis a 600 Euro del tetto di esenzione da contribuzione e tassazione del valore di beni e servizi e delle somme riconosciute a titolo di rimborso delle spese per le utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Si ricorda che in tale limite rientrano cumulativamente anche gli altri beni e servizi offerti in natura nel corso del periodo d’imposta 2022.

In merito al rimborso delle utenze domestiche, è stato chiarito che:

  • le utenze rimborsabili devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore (o dal coniuge o da familiari indicati all’art. 12 del TUIR), a prescindere dalla residenza o dal domicilio negli stessi;
  • tra le utenze rimborsabili rientrano anche quelle intestate al condominio per la quota a carico dei condòmini e quelle sostenute dal locatario nel caso in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di rimborso analitico e non forfettario;
  • il dipendente deve consegnare al datore di lavoro copia delle bollette e dell’attestazione di pagamento, oppure, in alternativa, rilasciare un’autocertificazione scritta al datore di lavoro con la quale si riportino gli elementi necessari  per identificare le utenze (ad esempio: numero e intestatario fattura, eventuale rapporto di parentela, tipologia di utenza, importo pagato, data e modalità di pagamento);
  • in ogni caso, il dipendente è obbligato a consegnare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti di non aver già ricevuto il rimborso da altri datori di lavoro;
  • sono rimborsabili anche le utenze relative a fatture che saranno emesse nel 2023, purchè riguardino consumi effettuati nel 2022. 

E’ confermato che i fringe benefits possono essere corrisposti anche ad personam e si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2022 anche le somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2023.

L’Agenzia ha inoltre chiarito che – diversamente dalle interpretazioni finora fornite da alcuni commentatori – in caso di superamento del limite di 600 Euro annui, tutti i valori di beni ceduti e servizi prestati, nonché le somme rimborsate per utenze domestiche, saranno assoggettate a contributi e tassazione per l’intero importo erogato e quindi anche per la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 Euro.

Anche riguardo ai buoni carburante (benzina, gasolio, GPL, metano e ricariche elettriche) ceduti gratuitamente dai datori di lavoro ai dipendenti per il 2022, l’Agenzia Entrate ha nuovamente confermato che in caso di superamento del limite annuo di 200 Euro, tutto il valore concorre a formare il reddito e la base imponibile previdenziale.

Si segnala, infine, che nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire un premio di risultato detassato con il riconoscimento di buoni carburante o di fringe benefit (anche sotto forma di rimborso delle spese per le utenze domestiche), il superamento dei rispettivi limiti di esenzione determina l’applicazione della tassazione ordinaria e della contribuzione sull’intero valore.

Ricordiamo che Confcommercio Ascom Bologna ha stipulato una convenzione con Edenred, che tra i servizi di welfare aziendale, mette a disposizione dei datori di lavoro anche i buoni acquisto.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Sindacale, e-mail sindacale@ascom.bo.it, tel. 051.6487402.

Circolare 35/E

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